Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 2003

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione06 Febbraio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, intitolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, giudizio iscritto al n. 135 del registro referendum.

Vista l’ordinanza del 9 dicembre 2002 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Alberto Piccinini e Pier Luigi Pancini per i presentatori Cagna Ninchi Paolo, Panici Pier Luigi, Botti Giacinto e Alò Pietro.

Ritenuto in fatto

  1. — Nella Gazzetta ufficiale del 1° marzo 2002 è stata annunciata una richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: «Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’abrogazione dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, intitolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”»?

    Successivamente l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha esaminato la richiesta di referendum popolare, proposta nei termini ora indicati da quattro cittadini elettori.

    Con ordinanza del 21 ottobre 2002 detto Ufficio ha compiuto due rilievi: da un lato ha osservato che il quesito referendario andava integrato con la precisazione che l’art. 35, primo comma, della legge n. 300 del 1970 è stato modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108; dall’altro ha proposto l’accorpamento di tale richiesta con altra presentata in pari data e tesa all’abrogazione di una serie di norme (tra le quali l’art. 18 della medesima legge n. 300 del 1970) in materia di lavoro subordinato. Con successiva memoria del 18 novembre 2002 i presentatori delle richieste, pur dando atto che i quesiti referendari sono accomunati da uniformità di materia, hanno rilevato che luno ha lobiettivo di estendere a tutti i lavoratori la c.d. tutelareale in caso di ingiustificato licenziamento, mentre laltro tende ad un generale riconoscimento dei diritti di libertà sindacale nei luoghi di lavoro; essi, pertanto, si sono opposti alla richiesta di accorpamento e l...

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