Ordinanza nº 69 da Constitutional Court (Italy), 14 Marzo 2003

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione14 Marzo 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.69

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 281-ter del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 18 dicembre 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra la Curatela del Fallimento Parco dei Faggi s.r.l. e Galassi Monica, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, promosso, davanti al Tribunale di Grosseto, dal curatore del fallimento della società Parco dei Faggi s.r.l. nei confronti di Monica Galassi, amministratore unico della medesima società fallita, per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità ex art. 2394 del codice civile, il giudice istruttore di detto tribunale, con ordinanza del 18 dicembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 281-ter del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, anche nelle cause riservate alla decisione collegiale";

che il giudice rimettente riferisce che l’attore, esponendo i fatti a fondamento della sua pretesa, ha, tra l’altro, fatto riferimento ad alcune circostanze a lui stesso riferite da tale Fabio Nulli, custode dell’immobile di proprietà della società fallita, circa la consistenza dei beni aziendali, la mancata custodia e la sottrazione dei medesimi beni ad opera di terzi, ma che su tali circostanze di fatto, rilevanti ai fini della dimostrazione e della mala gestio della convenuta e dei danni conseguenti, l’attore non ha, tuttavia, dedotto alcuna prova, limitandosi a produrre in giudizio la relazione ex art. 33 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 –...

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