Sentenza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 05 Giugno 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione05 Giugno 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 196

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo†† CHIEPPA†††††††††††††††††† Presidente

- Gustavo††† ZAGREBELSKY††††††† Giudice

- Valerio†††† ONIDA†††††††††††††††††††††† "

- Carlo††††††† MEZZANOTTE††††††††† "

- Fernanda† CONTRI†††††††††††††††††††† "

- Guido†††††† NEPPI MODONA†††† "

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††† "

- Annibale†† MARINI†††††††††††††††††††† "

- Franco††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria FLICK††††††††††††††† "

- Ugo††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† "

- Romano††† VACCARELLA††††††††† "

- Alfio†††††††† FINOCCHIARO††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sullíindizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002.

†††††† Visto líatto di costituzione della Regione Abruzzo;

†††††† udito nellíudienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

†††††† udito líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. ñ Con ricorso notificato il 15 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002.

La legge regionale riguarda il "caso di scioglimento del Consiglio regionale". LíAvvocatura premette che tale scioglimento puÚ avere diverse origini: puÚ essere disposto ai sensi dellíart. 126, primo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; puÚ essere conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale; puÚ, ancora, derivare dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Osserva inoltre che un effetto assimilabile allo scioglimento di detto Consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale.

La legge regionale in questione, senza distinguere tra le differenti vicende appena elencate, prevede che, non soltanto la Giunta regionale ed il suo Presidente, ma anche il Consiglio regionale "continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Ad avviso dellíAvvocatura, la legge della Regione Calabria sarebbe in contrasto con la Costituzione per pi˘ ragioni.

In via principale, assumendosi il contrasto con líart. 126 della Costituzione, il ricorso prospetta la violazione della competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali riguardanti i casi di scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili. Non spetta al legislatore regionale, si afferma, integrare líart. 126 della Costituzione; a ciÚ dovr‡ provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessit‡ di una legge statale sarebbe particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la legge regionale "sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorchÈ temporanea, sospensione e limitazione dellíefficacia dellíatto statale", mentre l'appartenenza allo Stato di queste funzioni comporterebbe la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via "logicamente subordinata" il ricorso denuncia la violazione dellíart. 123, primo comma, della Costituzione. La legge della Regione Calabria, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto posta da tale norma costituzionale, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", líillegittimit‡ costituzionale della legge regionale risiederebbe nella mancata distinzione dei differenti casi di scioglimento del Consiglio regionale, nella mancata riferibilit‡ delle funzioni "prorogate" ai soli atti urgenti ed improrogabili, nonchÈ nellíestensione al Consiglio regionale di una "misura" temporanea applicabile eventualmente soltanto alla Giunta regionale.

1.2. ñ Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Calabria non si Ë costituita.

2.1. ñ Con ricorso notificato il 23 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 31 maggio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, 122, 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sullíindizione delle elezioni regionali), pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 5 del 27 marzo 2002.

Una prima ragione di illegittimit‡ costituzionale investirebbe la formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, con i quali il legislatore regionale ha "sostituito" alcune disposizioni della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", senza "aver cura di stabilire il limite territoriale delle nuove sostitutive disposizioni". Ne deriverebbe che, in contrasto con líart. 117, secondo e quarto comma, Cost., la legge regionale avrebbe, a rigore, líeffetto di rendere le disposizioni statali "sostituite" non pi˘ applicabili in tutto il territorio nazionale, dato che, in linea di principio, la legge regionale ha forza non inferiore a quella della legge statale.

Una seconda censura di costituzionalit‡ riguarda líart. 3 della legge regionale, l‡ dove esso novella i commi 3, 4, 5 e 7 dellíart. 3 della legge statale n. 108 del 1968. La norma prevede tre discipline differenziate, relative rispettivamente: (a) al "caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione per gravi violazioni di legge e per ragioni di sicurezza nazionale"; (b) alle "ipotesi" di scioglimento anticipato diverse da quelle indicate sub (a), e cioË allo scioglimento conseguente alla morte, allíimpedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale, ovvero conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale; (c) al "caso di annullamento delle elezioni pronunciato dal giudice amministrativo", caso diverso dai due precedenti, in quanto concerne líannullamento e non la cessazione dei mandati.

Con riguardo a queste disposizioni, líAvvocatura prospetta la violazione dellíart. 126 della Costituzione, sostenendo che non spetta al legislatore regionale integrarne la portata, perchÈ a ciÚ dovr‡ provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. Nel ricorso si osserva che la necessit‡ di una legge statale sarebbe "particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica", giacchÈ "l'appartenenza allo Stato delle funzioni testÈ considerate comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati)".

In via "logicamente subordinata", la difesa erariale deduce la violazione dellíart. 123, primo comma, della Costituzione: la legge regionale, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", e nel dettaglio, il ricorrente, sempre con riguardo al novellato art. 3, osserva che: (a) il comma 3 ripristina la disposizione contenuta nel previgente art. 126, ultimo comma, della Costituzione, senza considerare che líavvenuta soppressione di tale ultimo comma Ë stata determinata anche dalla non approvazione, nel corso del procedimento di revisione costituzionale, di un emendamento mirante a conservarlo; (b) i commi 4 e 5 prevedono la permanenza in carica anche del Consiglio regionale sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, cosÏ estendendo una "misura" temporanea eventualmente applicabile soltanto alla Giunta regionale; (c) il comma 4 non pone il limite "degli affari indifferibili ed urgenti"; (d) il comma 6, riguardante líindizione delle nuove elezioni, prevede un termine dilatorio ñ "entro tre mesi" (peraltro senza precisarne sempre la decorrenza) ñ eccessivamente lungo anche perchÈ in ipotesi riferito soltanto ai casi di scioglimento del Consiglio o rimozione del Presidente della Giunta o annullamento delle elezioni, ed il successivo comma 7 ulteriormente prolunga detto termine facendolo decorrere "dallo spirare del termine per l'azione revocatoria".

Queste disposizioni contrasterebbero con l'art. 126 della Costituzione, che pretenderebbero di integrare, e con...

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