Sentenza nº 212 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2003

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione18 Giugno 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.212

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 235, 236, 237, 238 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 660 cod. proc. pen.) del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e dell’art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), con riferimento all’art. 76 della Costituzione, promossi con ordinanze del 25 settembre e del 4 novembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, iscritte ai nn. 505 e 558 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2002, e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in qualità di giudice dell’esecuzione, con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, del 23 settembre 2002 e del 4 novembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 660 cod. proc. pen.)" del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), con riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    In punto di rilevanza, il rimettente espone di essere investito di istanze di conversione di pene pecuniarie e di dovere, quindi, fissare l’udienza ex art. 666 cod. proc. pen. per gli adempimenti previsti dall’art. 238 del decreto legislativo n. 113 del 2002.

    Il medesimo giudice ritiene, tuttavia, che le norme del suddetto decreto legislativo, poi trasfuse nel d.P.R. n. 115 del 2002, con le quali è stata attribuita al giudice dell’esecuzione la competenza, precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza, in tema di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie, si pongano in contrasto, sotto diversi profili, con gli evocati parametri costituzionali.

    Osserva preliminarmente il rimettente che la fonte del potere legislativo esercitato nella specie dal Governo si rinviene nell’art. 7 della legge n. 50 del 1999, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha attribuito al Governo stesso la delega al riordino delle norme legislative e regolamentari nelle materie ivi elencate, mediante l’emanazione di testi unici comprendenti le disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento emanati ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge n. 50 del 1999.

    La previsione della emanazione di un decreto legislativo renderebbe evidente la natura non meramente compilativa dell’intervento di riordino normativo rimesso all’esecutivo, fermo restando che la capacità di innovazione del sistema andrebbe riconosciuta solamente al suddetto decreto legislativo e non anche al successivo testo unico, avente funzione di mera raccolta delle disposizioni...

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