Sentenza nº 213 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2003

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione18 Giugno 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 213

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante "Provvedimenti per l’adozione di minori in Provincia di Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 12 aprile 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. -

    Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante "Provvedimenti per l’adozione di minori in Provincia di Bolzano", per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere a), i) e l), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

    Premette il ricorrente che la materia dell’adozione internazionale, disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), necessita per la sua attuazione del coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni, centrali e periferiche, che concorrono alla sua piena attuazione.

    A tal fine, l’art. 39-bis della legge n. 184 del 1983, che prevede competenze in capo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rimette alla potestà legislativa di detti enti l’istituzione e la disciplina di "servizi per l’adozione internazionale", che restano però soggetti all’autorizzazione, al controllo ed alla vigilanza da parte della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Secondo il Presidente del Consiglio ricorrente, la Provincia di Bolzano con la legge impugnata ha inteso fornire assistenza e sostegno alle coppie di coniugi aventi stabile dimora in Alto Adige ai fini dell’adozione internazionale ma, pur stabilendo che dette funzioni devono essere esercitate nel rispetto dell’ordinamento giuridico statale ed internazionale, ha previsto all’art. 2, comma 4, che la Provincia, previa stipula di una convenzione con la Commissione nazionale, possa compiere alcuni atti che l’art. 39 della legge n. 184 del 1983 riserva al predetto ufficio statale, quali il rilascio del certificato di conformità dell’adozione, di cui all’art. 23 della Convenzione dell’Aia, e l’autorizzazione all’ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore adottato o affidato a scopo di adozione.

    In tal modo, secondo la Presidenza del Consiglio, si avrebbe il superamento dei limiti posti alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma , lettere a) e i) Cost., in quanto le disposizioni della legge provinciale si porrebbero in contrasto con le previsioni costituzionali che attribuiscono competenza esclusiva allo Stato in materia di "condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea", di "stato civile" e di "ordinamento civile", competenza che potrebbe essere derogata solo di volta in volta ed entro i confini stabiliti dalla legge statale stessa.

    Sempre ad avviso del ricorrente, l’irrinunciabile esigenza di assicurare da un lato l’uniformità della valutazione delle situazioni soggettive dei minori provenienti a scopo adottivo da altri paesi, dall’altro di permettere un adeguato controllo sugli enti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, sarebbe di ostacolo alla possibilità di consentire qualsiasi forma di decentramento di tali funzioni; ed ancora, il fatto che la legge censurata preveda lo svolgimento di tali attività solo a seguito di una convenzione da stipularsi con la Commissione per le adozioni internazionali non avrebbe alcun valore, trattandosi di materia indisponibile da parte della stessa Commissione nazionale.

    Nel ricorso si sostiene, in subordine, che la legge provinciale...

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