Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2003

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione24 Giugno 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.219

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI†††††† "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 27 gennaio 2000 del Senato della Repubblica relativa alla insindacabilit‡ delle opinioni espresse dal sen. Roberto Centaro nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ñ Ufficio 16, notificato il 20 novembre 2000, depositato in Cancelleria il 6 dicembre successivo ed iscritto al n. 58 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso del 2 giugno 2000, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione assunta dalla Assemblea nella seduta del 27 gennaio 2000, con la quale - approvando la proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunit‡ parlamentari (Doc. IV-quater, n. 50) ñ Ë stato affermato che i fatti per i quali pende procedimento penale a carico del senatore Roberto Centaro, concernono opinioni espresse dal medesimo parlamentare nellíesercizio delle sue funzioni.

    Il ricorrente premette che ñ a seguito della querela proposta il 17 luglio 1998 dal dott. Giancarlo Caselli ñ era stato richiesto il rinvio a giudizio del senatore Centaro per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in relazione alle dichiarazioni rese da questíultimo nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il precedente 9 luglio, unitamente agli onorevoli Filippo Mancuso, Tiziana Maiolo e Gianfranco MiccichÈ; dichiarazioni che, successivamente diffuse da varie agenzie giornalistiche, avevano tratto origine dal rifiuto dei parlamentari del gruppo di ìForza Italiaî di partecipare ad un convegno sul riciclaggio, organizzato a Palermo per i giorni immediatamente successivi dalla Commissione parlamentare ìantimafiaî, della quale il senatore Centaro era componente. Illustrando alla stampa le ragioni di tale rifiuto, esso aveva stigmatizzato lí´intollerabile metodo di indagine con cui la Procura siciliana e di Milano operano nei confronti di Silvio Berlusconi, con una strategia di delegittimazione e di epurazione politica attraverso lo strumento giudiziario...e le indagini di Palermo proprio sul riciclaggio che si fondano su dichiarazioni de relato dimostrano un settarismo di stampo ideologicoª (Adnkronos); cosÏ offendendo, secondo líaccusa, la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, titolare, allíepoca, della Procura della Repubblica di Palermo.

    Il ricorrente sottolinea in particolare come la Giunta delle elezioni e delle immunit‡ parlamentari avesse motivato la proposta di insindacabilit‡ rilevando che il convegno in questione era stato promosso proprio dalla Commissione parlamentare ìantimafiaî e costituiva, pertanto, una attivit‡ inerente i compiti propri di tale organo; con la conseguenza che la partecipazione ad esso ´concretava innegabilmente uníattivit‡ parlamentare, e, reciprocamente, la non partecipazione dellíintero gruppo (di ìForza Italiaî) esprimeva a sua volta un comportamento rilevante sul piano parlamentareª. Tanto pi˘ che ñ aveva pure sottolineato la Giunta ñ il senatore Centaro, in qualit‡ di responsabile del gruppo di ìForza Italiaî in seno alla medesima Commissione parlamentare, aveva precedentemente inviato al Presidente di questíultima una lettera, in cui aveva spiegato le ragioni per le quali il gruppo aveva deciso di non partecipare al convegno. Pertanto, concludeva la Giunta, ´il comunicare questa decisione al Presidente della Commissione, da parte del responsabile del gruppo che la aveva adottata, integrava un atto di conseguente rilievo istituzionale, compiuto...

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