Ordinanza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2003

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione15 Luglio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 246

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Valerio ONIDA Giudice

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza dell’11 giugno 2002 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Giuseppe Russo contro Ministero della difesa, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio – promosso da un aviere in congedo, affetto da sclerosi multipla, avverso il provvedimento di diniego della domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria – la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata debba essere inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede (al secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni in caso di morbo di Parkinson, con ciò determinando, a parere del giudice a quo, un’obiettiva situazione di irragionevolezza;

che, ad avviso della remittente, tale situazione impone di sottoporre nuovamente all’esame di questa Corte l’odierna questione, già affrontata e ritenuta manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 300 del 2001;

che in particolare la norma, nell’elevare a dieci anni dalla cessazione dal servizio il termine di proponibilità della domanda di pensione privilegiata in caso di parkinsonismo, muove dal presupposto che tale malattia sia di difficile diagnosi...

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