Ordinanza nº 270 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione22 Luglio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.270

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali) e dellíart. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilit‡ ed incompatibilit‡ alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilit‡ degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza del 15 novembre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 460 del registro ordinanze del 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dellíanno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Astorre Bruno, di Gasbarra Enrico, della Regione Lazio e del Comune di Roma, nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal primo dei non eletti per sentire dichiarare la decadenza per incompatibilit‡ dalla carica di un consigliere della Regione Lazio, candidatosi nella stessa lista elettorale del ricorrente, in quanto successivamente nominato vice Sindaco del Comune di Roma, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 novembre 2001, pervenuta a questa Corte il 30 settembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 76 (questíultimo deducibile, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione), 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali), e dellíart. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilit‡ ed incompatibilit‡ alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilit‡ degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

che il remittente, esposto lo svolgimento del processo dinanzi a lui pendente, ritiene l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l‡ dove disciplina le situazioni di incompatibilit‡ ed ineleggibilit‡ dei consiglieri regionali, costituzionalmente illegittimo, sia per invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni dallíart. 122 della Costituzione (il quale, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dallíart. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla...

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