Sentenza nº 285 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2003

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione30 Luglio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.285

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Riccardo†††††††††††† CHIEPPA†††††††††††† Presidente

- Gustavo††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††††† Giudice

- Valerio††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††† "

- Carlo††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††† "

- Fernanda†††††††††††† CONTRI††††††††††††††††† "

- Guido††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††† "

- Piero Alberto††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††† "

- Annibale†††††††††††† MARINI††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††††† BILE††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria†††††† FLICK†††††††††††††††††† "

- Francesco††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† "

- Romano†††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††† "

- Alfio †††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit‡, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit‡ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza del 17 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Rossano nel procedimento civile vertente tra Luigi Curia e líIstituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 481 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dellíanno 2002.

Visti líatto di costituzione dellíINPS nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 20 maggio 2003 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi líavvocato Giuseppe Fabiani per líINPS e líavvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†1. Con ordinanza emessa il 17 aprile 2002, nel giudizio promosso da Curia Luigi nei confronti dell'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili, il Tribunale di Rossano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit‡, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit‡ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); disposizione questa che, nel prevedere un particolare trattamento speciale di disoccupazione in favore dei† lavoratori licenziati da imprese edili, non include perÚ nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, prescritto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, anche i periodi di astensione dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia.

In particolare, il Tribunale rimettente ha verificato che, dalla documentazione depositata dalle parti nel giudizio a quo, era emerso un rapporto di lavoro protrattosi dal 1∞ agosto 1996 al 27 aprile 1998, quindi per una durata complessiva superiore ai diciotto mesi di lavoro richiesti dalla disposizione censurata; in tale periodo perÚ cadevano anche plurimi periodi di assenza del lavoratore per malattia ed un solo breve periodo (di meno di due settimane) di assenza per infortunio sul lavoro.

Secondo il Tribunale rimettente, al fine dell'insorgenza del diritto all'indennit‡ di mobilit‡ si devono considerare solo le giornate di lavoro effettivamente prestate (ed i giorni festivi) con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT