Ordinanza nº 294 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2003

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione10 Luglio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.294

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY††† Presidente

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA"

- Paolo MADDALENA "

- Alfio† FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

††† ORDINANZA

††† nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), promossi con due ordinanze emesse il 17 settembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, iscritte ai nn. 8 e 170 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nn. 4 e 14, prima serie speciale, dell'anno 2003.

††† Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††† udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

††† Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore, emesse nell'ambito di distinti procedimenti penali, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), nella parte in cui non prevedono ñ per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali, inclusi negli elenchi approvati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ñ l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere, che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione;

††† che il giudice a quo premette di doversi pronunciare sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di persone imputate del reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999, per aver realizzato, in assenza della prescritta autorizzazione, opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497 del 1939;

†††...

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