Sentenza nº 307 da Constitutional Court (Italy), 07 Ottobre 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione07 Ottobre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 307

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Riccardo CHIEPPA Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

Valerio ONIDA ”

Carlo MEZZANOTTE ”

Fernanda CONTRI ”

Guido NEPPI MODONA ”

Piero Alberto CAPOTOSTI ”

Annibale MARINI ”

Franco BILE ”

Giovanni Maria FLICK ”

Ugo DE SIERVO “

Romano VACCARELLA “

Paolo MADDALENA “

Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 3, 4 e 6, e 7, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione); degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 3, 7 e 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti); degli articoli 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisioni operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz); e degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, 12, comma 1, 13 e 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 17 e il 25 gennaio, il 10 maggio e il 23 agosto 2002, depositati in cancelleria il 26 e il 31 gennaio, il 16 maggio e il 2 settembre 2002 ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 4, 5, 35 e 52 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche, Campania, Puglia e Umbria nonché gli atti di intervento della Wind Telecomunicazioni s.p.a., dell’ENEL s.p.a., dell’ENEL Distribuzione s.p.a., della TERNA–Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., del Comune di Lacco Ameno e della Vodafone Omnitel s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati dello Stato Ivo M. Braguglia e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Sergio Panunzio per la Regione Puglia, Beniamino Caravita di Toritto per la Wind Telecomunicazioni s.p.a., Giuseppe de Vergottini per l’ENEL s.p.a., per l’ENEL Distribuzione s.p.a. e per la TERNA–Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., Marcello Clarich per il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Lacco Ameno, Marco Sica e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso dell’11 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2002 (registro ricorsi n. 4 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), ed “in particolare” delle seguenti disposizioni: dell’art. 3, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera s, e terzo (tutela della salute e ordinamento della comunicazione), della Costituzione, ed in relazione agli artt. 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), all’art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 66, e all’art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali), convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189; dell’art. 3, comma 6, in riferimento all’art. 117, terzo comma (tutela della salute) della Costituzione, ed in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); e dell’art. 7, comma 3, in riferimento all’art. 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione), della Costituzione, ed in relazione allo stesso art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.

    Il ricorrente, dopo avere notato che dal titolo della legge regionale n. 25 del 2001 e dal suo art. 1 risulta espressamente che la disciplina dettata dalla Regione Marche riguarda gli impianti fissi di radiocomunicazione “al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”, osserva, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma) la tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione, con conseguente potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali. Ciò premesso, alcune disposizioni della legge regionale impugnata apparirebbero invasive della competenza legislativa statale.

    In particolare, l’art. 3, comma 3, della legge regionale, che prevede che l'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione di cui al precedente art. 2 venga sottoposta “ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ...”, e il comma 4 dello stesso art. 3, che prevede che la Giunta regionale adotti le disposizioni di attuazione, eccederebbero dalle competenze regionali, in quanto la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, sarebbero riservate allo Stato dagli artt. 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: tutte norme statali dettate o a tutela dell'ambiente, ovvero costituenti principi fondamentali (stante il carattere fortemente unitario della materia) in materia di tutela della salute e di ordinamento della comunicazione.

    Ancora, per ciò che riguarda gli impianti fissi di telefonia mobile, l'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 1° luglio 1997, n. 189, ha previsto che la “installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”, ma non ha individuato, direttamente od indirettamente, né le competenze, né i criteri di carattere generale e le procedure. Sicché, almeno al momento, la competenza resterebbe riservata allo Stato, in funzione della tutela dell'ambiente, e, di conseguenza, il richiamo al citato art. 2-bis, contenuto nell'art. 3, comma 3, della legge regionale impugnata, non sarebbe rilevante per attribuire la competenza alla Regione. D'altro canto, per l'installazione delle infrastrutture in questione non sarebbero applicabili le disposizioni statali generali sulla valutazione di impatto ambientale.

    Ancora, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale impugnata, che prevede, sia pure in via transitoria, un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti di cui si tratta, invaderebbe l'attribuzione riservata allo Stato dalla disposizione di cui all'art. 4, lettera a, della legge n. 36 del 2001, che costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute “in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità indicate nell'art. 1” della stessa legge.

    Infine, l'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata, che demanda alla Giunta regionale di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione degli impianti di cui al precedente art. 2, introdurrebbe un parametro, quello della distanza, diverso da quelli di attenzione, la cui determinazione è riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro n. 36 del 2001. Il solo parametro della distanza sarebbe inadeguato, dovendosi invece tenere conto delle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante), nonché del livello massimo di campo ammissibile nelle aree abitate.

  2. – Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la Regione Marche, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.

    Come risulterebbe dall’insieme della disciplina legislativa dettata dalla legge regionale impugnata, essa Regione avrebbe infatti esercitato la propria competenza legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute, nonché del governo del territorio. La legge regionale, infatti, si limiterebbe a disciplinare, in modo peraltro completo ed esaustivo, l’installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, per consentirne una localizzazione in grado di rispettare sia un corretto assetto del territorio sia il rispetto dei principi fondamentali e delle esigenze ineludibili di tutela della salute dei cittadini. Sotto questo profilo, la difesa regionale richiama, ritenendola valida anche nel contesto del nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte...

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