Sentenza nº 313 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 2003

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione21 Ottobre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 313

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo†††††††††††††††††† CHIEPPA†††††† Presidente

- Gustavo††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Giudice

- Valerio††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† "

- Carlo†††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† "

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† "

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† "

- Piero Alberto †††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† "

- Annibale††††††† ††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††† †††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† "

- Alfio††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale), e degli articoli 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per líattuazione della programmazione regionale e per la modifica e líintegrazione di disposizioni legislative), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo e il 7 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 marzo e il 16 maggio successivi e iscritti ai nn. 29 e 34 del registro ricorsi 2002.

††††† Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia;

††††† udito nellíudienza pubblica dellí11 marzo 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

††††† uditi líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.†

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 15 marzo 2002, depositato il successivo 25 marzo (reg. ricorsi n. 29 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale).

    1.1. ñ LíAvvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, evidenzia come la legge impugnata, nellíistituire il Corpo forestale regionale, attribuisca a questíultimo funzioni che incidono su competenze riservate, dallíart. 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato.

    In particolare, dalle competenze di cui allíart. 117, secondo comma, lettere s) ("tutela dellíambiente, dellíecosistema") e q) ("profilassi internazionale"), dovrebbe ricavarsi la persistente spettanza allo Stato, e per esso al Corpo forestale dello Stato, di molte funzioni ñ gi‡ attribuite da leggi ordinarie ñ nelle menzionate materie, tra le quali il ricorrente indica, a titolo esemplificativo, "le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dellíambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dallíinquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dellíambiente e dellíecosistema".

    A escludere il contrasto con i parametri costituzionali invocati non sarebbero díaltra parte idonee, sempre ad avviso del ricorrente, nÈ la delimitazione alle "materie di competenza regionale" contenuta nellíart. 1, comma 1, della legge impugnata, che istituisce il Corpo regionale, nÈ la salvezza di specifiche competenze statali in via di "eccezione" [ art. 2, comma 2, lettera b)] , nÈ infine líespressione "per gli aspetti di competenza regionale" utilizzata dallíart. 2, comma 3, in relazione alle attivit‡ di supporto alla Regione nei settori indicati dalla medesima disposizione.

    Aggiunge il ricorrente che una eventuale attribuzione, ai sensi dellíart. 118 della Costituzione, di funzioni amministrative nella materia in questione al Corpo forestale lombardo potrebbe essere prevista soltanto da legge organica dello Stato sulla base dei principi di sussidiariet‡, differenziazione ed adeguatezza, "anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti".

    Riservandosi di pi˘ ampiamente argomentare sul punto, líAvvocatura dello Stato (a) segnala che la modifica dei parametri costituzionali sopra menzionati ha inciso su preesistenti disposizioni di rango legislativo (titolo III, capi III e IX, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e regolamentare (d.P.C.m. 11 maggio 2001), per le quali ultime si potrebbe delineare la necessit‡ di una loro "riconsiderazione", e (b) rileva che la funzione "lotta attiva contro gli incendi boschivi" non puÚ essere affidata in via esclusiva al Corpo forestale regionale, stante il disposto dellíart. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

    1.2. ñ Il ricorrente rileva che líart. 1, comma 2, della legge impugnata affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dellíorganizzazione del Corpo forestale regionale. Della disposizione si censura, in particolare, líattribuzione (comma 2) del potere di emanare tale regolamento alla Giunta regionale, anzichÈ al Consiglio, competente a norma dellíart. 6, primo comma, dello statuto della Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339). La previsione dellíemanazione di un regolamento regionale Ë ritenuta inoltre lesiva dellíart. 48, commi secondo e terzo, dello statuto, a norma del quale avrebbe dovuto essere la stessa legge istitutiva del Corpo forestale a provvedere alla individuazione dei "principali connotati organizzativi del Corpo anche per quanto attiene alle relazioni tra esso e líapparato amministrativo per cosÏ dire ordinario della Regione", in attuazione delle menzionate disposizioni statutarie.

    E, ancora con riferimento alla normativa di attuazione della legge impugnata, il ricorrente deduce líoscurit‡ del "riparto di contenuti tra lí"apposito regolamento" di cui al comma 2 ed il "successivo provvedimento", sempre di Giunta, di cui al comma 3 dellíart. 1", sottolineando come non sia indifferente che regole siano poste con legge regionale, con regolamento del Consiglio, o invece con atto ñ comunque denominato ñ della Giunta regionale.

    1.3. ñ Relativamente allíart. 2, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002 impugnata, che prevede líintervento del Corpo forestale regionale "in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi [Ö] omettano di intervenire", il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come, anche per líassenza di garanzie procedimentali, tale intervento di un apparato regionale sia in contrasto con líart. 120, secondo comma, della Costituzione, e lesivo delle autonomie locali "ora pi˘ fortemente garantite" dallíart. 114, commi primo e secondo, della Costituzione.

    1.4. ñ Una censura analoga a quella che precede Ë poi mossa nei confronti dellíart. 3 della legge impugnata, laddove, ai fini dellíesercizio di determinate funzioni da parte del neo-istituito Corpo regionale, "Ë prevista solo la adesione (o non adesione) degli enti locali a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione".

    1.5. ñ Il ricorrente denuncia, infine, líart. 4, comma 3, della legge regionale, in quanto "palesemente" contrastante con líart. 117, secondo comma, lettere h) (ai sensi della quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale") e l) (che prevede analoga competenza statale in materia di "giurisdizione e norme processuali").

    Il contrasto con i suddetti parametri deriverebbe, per un verso, dalla attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo appartenente alle qualifiche individuate con il regolamento (di Giunta) di cui allíart. 1, comma 2, della stessa legge e, per altro verso, dalla previsione secondo cui al medesimo personale puÚ essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia. Si sostiene nel ricorso che "líinclusione di questo (o di altro apparato) tra le "forze di polizia" potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa", con il che se e fino a quando tale inclusione non si abbia, al personale in discorso non potrebbero mai riconoscersi le qualifiche anzidette: in questíottica, non potrebbe altresÏ escludersi che il legislatore statale operasse differenti scelte, con la modifica del comma 3 dellíart. 57 del codice di procedura penale, senza dovere incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale, ragione che induce a ritenere la disposizione della legge impugnata, "oltre che costituzionalmente illegittima, anche inutiliter data".

  2. ñ Si Ë costituita nel giudizio cosÏ promosso la Regione Lombardia.

    2.1. ñ Per dimostrare l'infondatezza delle censure mosse nei confronti dellíart. 1, comma 1, e dellíart. 2 della legge regionale lombarda n. 2 del 2002, la difesa della resistente si sofferma (a) sulla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), (b) sulla conseguente distribuzione costituzionale delle competenze statali e regionali nelle materie disciplinate dalla legge regionale impugnata, e (c) sugli effetti prodotti dalla riforma costituzionale rispetto alla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001.

    (a) La Regione sottolinea come, anteriormente allíentrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la distribuzione tra lo Stato e le Regioni delle...

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