Sentenza nº 314 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 2003

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione21 Ottobre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 314

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo†††††††††††††††††† CHIEPPA†††††† Presidente

- Gustavo††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Giudice

- Valerio††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††† "

- Carlo††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† "

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††† "

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† "

- Piero Alberto CAPOTOSTI† "

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale del disegno di legge n. 1147 approvato dallíAssemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39", e del disegno di legge n. 1176 approvato dallíAssemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante "Estensione dellíapplicazione dellíarticolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10", promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificati il 27 aprile e il 9 maggio 2001, depositati in cancelleria il 7 e il 16 maggio successivi ed iscritti ai nn. 23 e 28 del registro ricorsi 2001.

†††††† Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

†††††† udito nellíudienza pubblica dellí8 aprile 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

†††††† uditi líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Germana Civiletti, Paolo Chiapparrone e Michele Arcadipane per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 27 aprile 2001, depositato il successivo 7 maggio (reg. ricorsi n. 23 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dallíAssemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39".

    La delibera legislativa impugnata estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonchÈ del personale di cui allíart. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8), in servizio presso le aziende unit‡ sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, nonchÈ (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, la disciplina inerente al riequilibrio di anzianit‡ e al salario individuale di anzianit‡ previsto dallíart. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dallíaccordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali); disciplina gi‡ oggetto di estensione, a beneficio del personale degli enti locali, a opera dellíart. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivit‡ produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

    1.1. ñ Il Commissario dello Stato denuncia líillegittimit‡ costituzionale della delibera legislativa regionale per violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonchÈ dellíart. 17, lettera b), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

    Si sostiene, nel ricorso, che líestensione della disciplina del riequilibrio di anzianit‡ e del salario individuale di anzianit‡, "frutto [Ö] di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da quella oggetto della attuale disposizione", oltre a riguardare categorie non omogenee di personale, non sarebbe sorretta da alcuna plausibile motivazione.

    Tale normativa si porrebbe in contrasto con líart. 17, lettera b), dello Statuto speciale, che, in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale, attribuirebbe alla Regione una competenza meramente integrativa ñ e in tal senso si menziona la sentenza di questa Corte n. 484 del 1991 ñ, dalla quale "palesemente" la delibera legislativa esorbiterebbe, introducendo una nuova disciplina per la determinazione di una componente del trattamento economico.

    Il provvedimento impugnato, inoltre, nellíindividuare soltanto alcune categorie di beneficiari della rideterminazione dellíanzianit‡ di servizio, sarebbe allíorigine di ulteriori disparit‡ di trattamento, sia tra il personale gi‡ individuato dalla legge regionale n. 39 del 1985 ("giacchÈ non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati"), sia nei confronti della generalit‡ dei dipendenti delle aziende del Servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, cui la disciplina non si estende; con conseguenti inevitabili ripercussioni negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate.

    Le disposizioni denunciate, la cui applicazione comporta necessariamente nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso cui i beneficiari prestano servizio, violerebbero, infine, líart. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto esse non farebbero alcun riferimento nÈ alla quantificazione della spesa nÈ alle risorse con le quali farvi fronte.

    1.2. ñ Con atto depositato il 23 maggio 2001, si Ë costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimit‡ costituzionale sia dichiarata infondata.

    La difesa regionale rileva come la delibera legislativa non riguardi soltanto la materia sanitaria, ma si inserisca, al pari della richiamata legge regionale n. 39 del 1985, "nel filone della legislazione speciale risalente alle leggi n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984 sulla c.d. occupazione giovanile". La disciplina impugnata, rientrando nella "sub-materia" dellíoccupazione, inciderebbe dunque su un ambito che "comporta per sua natura un intervento a largo raggio in vari settori materiali" (a tal riguardo, si fa riferimento alla sentenza n. 988 del 1988 di questa Corte) e si inserirebbe "nel "sistema di valori" delineato dalla citata legislazione in tema di occupazione giovanile, ispirato ai principi sanciti dagli articoli 4 (diritto al lavoro) e 31, secondo comma (tutela della giovent˘), della Costituzione. In questíottica, si porrebbe anche líintento perequativo ñ proprio della delibera legislativa denunciata e gi‡ perseguito, per il personale degli enti locali, con la legge regionale n. 10 del 2000 ñ relativo al trattamento economico dei giovani a suo tempo inquadrati nelle aziende USL ed ospedaliere, rispetto a quelli che vennero immessi nei ruoli dellíamministrazione regionale.

    CosÏ ricostruita la ratio della normativa impugnata, la Regione sottolinea che essa si porrebbe come un "intervento correttivo", destinato a dare una "sistemazione definitiva" al trattamento del personale interessato. Sarebbe quindi frutto di un "evidente travisamento", ad avviso della difesa regionale, differenziare ñ solo sulla base della diversa ampiezza della competenza legislativa regionale nei rispettivi settori ñ la normativa sul personale degli enti locali [per il quale líart. 14, lettera o), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione una competenza esclusiva] e quella sul personale delle aziende sanitarie.

    Con specifico riguardo alla asserita disparit‡ di trattamento denunciata dal Commissario dello Stato, la resistente rimarca altresÏ come il vizio non sarebbe configurabile sotto il profilo della parzialit‡ dellíestensione dei benefici per il personale delle aziende del Servizio sanitario, data la onnicomprensivit‡ del riferimento, contenuto nella normativa impugnata, ai "dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione", tra i quali, si sottolinea, rientrano quelli inquadrati da tali enti ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985.

    La disparit‡ di trattamento non sussisterebbe neppure in relazione alla mancata estensione alla generalit‡ dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio in Sicilia, poichÈ il personale del comparto sanitario avrebbe gi‡ fruito di un meccanismo (disciplinato allíart. 54 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348) di valutazione dellíanzianit‡ maturata, non dissimile dal "riequilibrio di anzianit‡" di cui Ë causa; i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, díaltro canto, potrebbero fruire, "ove necessario", della clausola relativa ai dipendenti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione (essendo tali gli enti in cui si articola il Servizio sanitario nazionale che hanno sede in Sicilia).

    In ordine alla denunciata violazione dellíart. 81, quarto comma, della Costituzione, la difesa regionale sottolinea, con riguardo alla mancata quantificazione della spesa, che la materia della determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti di tutti i comparti sarebbe stata da tempo sottratta allíambito della legislazione e rimessa alla contrattazione collettiva.

    Quanto infine alla mancata copertura, il finanziamento delle spese correnti del settore sanitario graverebbe sul bilancio della Regione, ciÚ che parrebbe sufficiente a ritenere rispettato il parametro costituzionale richiamato dal ricorrente.

  2. ñ Con...

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