Sentenza nº 331 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 2003

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione07 Novembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 331

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), e della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [ Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4] , promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 maggio e il 6 agosto 2002, depositati in cancelleria il 16 maggio e il 12 agosto successivi e iscritti ai nn. 34 e 49 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2002, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), censurando, tra l’altro, l’art. 3, comma 12, lettera a), di detta legge regionale, che – sostituendo il comma 8 dell’art. 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) – stabilisce il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.

Una simile previsione, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), introducendo un parametro, quale quello della distanza tra impianti ed edifici, diverso da quelli "di attenzione" contemplati dalla citata legge quadro statale, in funzione della protezione ambientale dall’esposizione a emissioni elettromagnetiche. L’Avvocatura dello Stato rileva altresì che la disciplina, "di preminente interesse nazionale per la sua natura di servizio", rientrerebbe nella materia, di competenza esclusiva statale, della "tutela dell’ambiente" [art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione], non sembrando possibile ricondurla a quella della "tutela della salute", di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

A suffragio della censura si deduce, infine, la normativa comunitaria (direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996), la quale, prevedendo che "soltanto" gli Stati membri possano imporre condizioni circa l’installazione e la gestione di reti o la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ed esclusivamente per esigenze fondamentali tassativamente individuate, imporrebbe una conseguente considerazione del riparto delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

1.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, con atto depositato in data 6 agosto 2002, sostenendo, con richiamo di dati normativi e giurisprudenziali, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

2.1. – Con ricorso notificato il 6 agosto 2002, depositato il successivo 12 agosto (reg. ricorsi n. 49 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4].

LAvvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, rileva come, in pendenza della controversia instaurata a seguito del ricorso precedente (reg. ricorsi n. 34 del 2002), la Regione...

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