Ordinanza nº 337 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 2003

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione07 Novembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.337

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Francesco AMIRANTE "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11, promosso con ordinanza del 27 novembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, sul ricorso proposto da Bonifaci Lucia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo – promosso da un’insegnante nei confronti del Ministero della pubblica istruzione e del Conservatorio di musica di Bari, allo scopo di vedersi accertare il proprio diritto a percepire l’indennità di maternità di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 – il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, ultima parte, e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11;

che nel caso sottoposto al giudizio del TAR remittente la lavoratrice ricorrente aveva ottenuto il conferimento di un incarico annuale di supplenza per l’anno scolastico 1990-1991 a decorrere dal 20 dicembre 1990, ma, avendo partorito il 16 novembre 1990, all’atto di conferimento della supplenza ella si trovava nel periodo di astensione obbligatoria di cui all’art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

che pertanto, pur avendo accettato l’incarico, la ricorrente non aveva assunto effettivo...

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