Sentenza nº 359 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2003

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione19 Dicembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.359

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††††††† Riccardo††††††††† CHIEPPA†††††† Presidente

-††††††††† Gustavo†††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Giudice

-††††††††† Valerio ONIDA†††††††††† "

-††††††††† Carlo†† MEZZANOTTE††††††††† "

-††††††††† Fernanda†††††††† CONTRI†††††††† "

-††††††††† Guido†† NEPPI MODONA†††† "

-††††††††† Piero Alberto†† CAPOTOSTI† "

-††††††††† Annibale††††††††† MARINI†††††††† "

-††††††††† Franco BILE††† "

-††††††††† Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††† "

-††††††††† Francesco††††††† AMIRANTE†† "

-††††††††† Ugo†††† DE SIERVO††† "

-††††††††† Romano†††††††††† VACCARELLA††††††††† "

-††††††††† Paolo†† MADDALENA†††††††††† "

-††††††††† Alfio†††† FINOCCHIARO††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 settembre 2002, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2002 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2002.

Visto líatto di costituzione della Regione Lazio;

udito nellíudienza pubblica del 14 ottobre 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Mario Passaro per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ricorso notificato il 27 settembre 2002 e depositato il 7 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, intitolata "Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro" (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2002, depositata in atti). Osserva anzitutto il ricorrente che líart. 2 della legge descrive alcuni "atti e comportamenti ... posti in essere nei confronti di (singoli) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi (non sovraordinati)" e li qualifica come illeciti da "contrastare", con effetto erga omnes (nel territorio regionale) e non circoscritto soltanto al personale dipendente dalla Regione e da enti regionali. Gli atti e i comportamenti in questione, a parere del ricorrente, sarebbero di difficile descrizione e delimitazione in astratto e di ancor pi˘ difficile individuazione nel concreto; ma, soprattutto, líanzidetta qualificazione verrebbe ad incidere sulla disciplina civilistica dei rapporti di lavoro subordinato regolati dal diritto privato (sia il datore di lavoro un privato od una amministrazione pubblica), nonchÈ sulla disciplina pubblicistica dei (residui) rapporti di pubblico impiego statale. Líart. 2 citato contrasterebbe con líart. 117, secondo comma, lettera l) ("ordinamento civile") e lettera g) (per il caso in cui datore di lavoro sia una amministrazione statale) della Costituzione, e ciÚ anche se líart. 5 della legge limita a province e comuni líonere delle "iniziative" di informazione e prevenzione ivi previste.

    Inoltre il ricorrente, richiamando alcune iniziative parlamentari, afferma che lo Stato intende produrre ulteriori principi fondamentali, con specifico riguardo al cosiddetto mobbing, nelle materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite dallíart. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni e considerate dallíart. 2 citato. Peraltro nÈ il formale riconoscimento da parte della Regione che la definizione del mobbing (ai fini civilistici e in genere ordinamentali) e líindicazione dei principi in tema di tutela della salute e del lavoro spettano allo Stato, nÈ la definizione come "provvisoria" della legge (contenuta nellíart. 1, comma 1) varrebbero ad escludere líinvasivit‡ e líillegittimit‡ costituzionale della legge stessa. CiÚ in quanto, allorchÈ il legislatore statale sia intento ad elaborare principi fondamentali, e perciÚ non li abbia ancora indicati neppure implicitamente, i legislatori regionali non possono ravvisare "spazi vuoti" nei quali considerarsi totalmente liberi di legiferare. Díaltra parte, il limite dei principi fondamentali neppure verrebbe meno per il solo fatto che di tali principi non si abbia ancora nÈ una solenne esplicita enunciazione, nÈ una sicura desumibilit‡ dalla legislazione statale in vigore.

    Dopo aver precisato che tali censure non si appuntano soltanto sullíart. 2, ma si estendono allíintera legge (in quanto le disposizioni organizzative e strumentali ñ Osservatorio regionale sul mobbing, centri anti-mobbing etc. ñ sono al servizio della prevenzione e del contrasto dei comportamenti qualificati illeciti dal citato articolo), il ricorrente individua ulteriori, autonomi profili di illegittimit‡ costituzionale.

    In particolare vengono censurati: líart. 4, ove si prevede che una "associazione senza fini di lucro", una volta ottenuta una convenzione da una ASL, possa invitare i datori di lavoro "ad assumere i provvedimenti idonei per rimuovere le cause di disagio del lavoratore"; líart. 6, in cui si stabilisce che líOsservatorio regionale debba, tra líaltro, monitorare ed analizzare il fenomeno del mobbing.

    Queste due disposizioni consentirebbero ingerenze nellíorganizzazione e nellíattivit‡ di datori di lavoro, anche pubblici, non facenti parte degli apparati regionali (ad esempio, di istituti scolastici statali), in contrasto con líart. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

    Viene impugnato, infine, líart. 7 della legge in esame, il quale prevede solo modesti "contributi" alle ASL e agli enti locali; tali aziende ed enti dovrebbero impegnare proprie risorse per le finalit‡ indicate dalla legge, la quale quindi sarebbe ñ almeno in parte ñ priva di adeguata copertura finanziaria, in violazione degli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione.

    Il ricorrente conclude chiedendo la declaratoria di illegittimit‡ costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con invito alla Regione a non procedere alla attuazione della medesima in pendenza del giudizio.

  2. -- Si ? costituita la Regione Lazio, la quale, in riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e g), esclude che líimpugnato art. 2 possa incidere sulla disciplina civilistica del rapporto di lavoro subordinato, in quanto nessuna formale qualificazione di illecito nÈ penale, nÈ amministrativo, nÈ civile, cosÏ come, conseguentemente, nessuna relativa sanzione Ë stata prevista dalla legge censurata. Sia lo spirito della legge che il dato letterale chiariscono la natura programmatica e di mera valenza socio-politica-culturale della stessa, cui Ë estranea ogni finalit‡ di interferenza con líordinamento civile e men che mai di ingerenza nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

    La Regione Lazio si sarebbe, in...

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