Sentenza nº 370 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2003

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione23 Dicembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 370

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-Riccardo CHIEPPA Presidente

-Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

-Valerio ONIDA "

-Carlo MEZZANOTTE "

-Fernanda CONTRI "

-Guido NEPPI MODONA"

-Piero Alberto CAPOTOSTI "

-Annibale MARINI "

-Franco BILE "

-Giovanni Maria FLICK"

-Francesco AMIRANTE "

-Ugo DE SIERVO "

-Romano VACCARELLA"

-Alfio FINOCCHIARO"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante >, promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1∞ e l'8 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 10 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 28 febbraio 2002), al n. 12 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1∞ marzo 2002), al n. 23 del 2002 (notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) e al n. 24 del 2002 (notificato il 26 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) del registro ricorsi, le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002), censurano, tra l'altro, l'art. 70, recante >, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

  2. ñ La Regione Marche censura i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 70 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    La ricorrente lamenta innanzitutto che il combinato disposto dei commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70, nel prevedere l'istituzione di un fondo settoriale di finanziamento degli asili nido, violerebbe il riparto delle competenze legislative definite dall'art. 117 della Costituzione. La disciplina degli asili nido, infatti, non essendo riconducibile alle materie elencate dai commi secondo e terzo della citata norma costituzionale, dovrebbe ritenersi attribuita alla potest‡ legislativa residuale delle Regioni, in quanto facente parte della materia della assistenza. Sarebbe altresÏ violato l'art. 118 della Costituzione, in quanto l'attribuzione di funzioni amministrative al livello centrale operata dalla norma non troverebbe giustificazione nÈ in esigenze di carattere unitario, nÈ nei principi di sussidiariet‡, differenziazione e adeguatezza che, nell'attuale sistema costituzionale, giustificano ogni allocazione di funzioni amministrative.

    La disposizione censurata, inoltre, nella parte in cui prevede l'istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata per la costruzione e gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, violerebbe l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dall'art. 119 della Costituzione, il quale, di regola, non ammetterebbe fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione vincolata.

    La Regione Marche censura inoltre il comma 2 dell'art. 70, "se ed in quanto si ritenga produttivo di un qualche effetto giuridico". Tale norma, nel ricondurre gli asili nido tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, violerebbe il sistema delle competenze normative e amministrative definito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    La ricorrente impugna infine il comma 6, che stabilisce che le spese per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma lettera e) e quarto comma, nonchÈ con l'art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude che la deducibilit‡ delle spese si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, e quindi consente l'applicazione dell'agevolazione fiscale anche ai tributi regionali e locali. La norma censurata, infatti, non sarebbe riconducibile alla competenza statale in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione.

  3. ñ La Regione Toscana impugna anch'essa, con analoghe motivazioni, i commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70 della legge n. 448 del 2001, per violazione dell'art. 119 della Costituzione e dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa da esso riconosciuta alle Regioni.

    Impugna inoltre il comma 2 dell'art. 70 per violazione dell'art. 117 della Costituzione, poichÈ la materia degli asili nido e, in generale, dei servizi sociali rientrerebbe nell'ambito della potest‡ legislativa residuale delle Regioni.

    La Regione Toscana, infine, censura il comma 5 dell'art. 70, che consente allo Stato e agli enti pubblici nazionali di istituire, nell'ambito dei propri uffici, dei micro-nidi, quali strutture per la cura e l'assistenza dei figli dei dipendenti, disponendo che gli standard minimi organizzativi di tali strutture siano definiti in sede di Conferenza unificata.

    Tale previsione, nella parte in cui sottrae le suddette strutture alla normativa regionale prevista per tutti gli asili nido, violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

  4. ñ Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con argomentazioni tra loro pressochÈ identiche, sostengono l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 70 della legge n. 448 del 2001 che, istituendo un apposito fondo statale, gestito dal Ministero del lavoro da ripartire annualmente fra le Regioni, contrasterebbe, oltre che con l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, anche con l'art. 119, quarto comma, il quale prevede che le funzioni ordinarie attribuite alle Regioni e agli enti locali siano integralmente finanziate dallo Stato.

    In particolare, il comma 2, della disposizione impugnata, definendo come "competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali" gli asili nido, violerebbe l'art. 117, secondo comma lettera p), il quale attribuisce alla competenza esclusiva della legge statale la definizione delle "funzioni fondamentali" con esclusivo riferimento a quelle dei Comuni, delle Province e delle Citt‡ metropolitane.

    Quest'ultima norma censurata, infine, lederebbe le competenze legislative riconosciute alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

  5. ñ Si Ë costituito in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale le censure proposte dalle Regioni sarebbero infondate. La disciplina degli asili nido, infatti, data la loro "particolarissima valenza", non potrebbe essere ricompresa tra le materie di competenza delle Regioni e degli enti locali, ma rientrerebbe tra quelle affidate alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma censurata, inoltre, sarebbe conforme all'art. 119, quarto comma, della Costituzione.

    La difesa erariale, infine, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio introdotto dalla Regione Umbria, sostiene che la materia in questione rientrerebbe nell'ambito di quell'interesse nazionale che Ë sotteso alla disciplina del Titolo V della Costituzione, "come limite, implicito ma imprescindibile di cui si deve tener conto al fine di valutare" la sussistenza del potere statale di intervenire per assicurare i diritti primari dei cittadini.

  6. ñ Nelle memorie depositate in prossimit‡ dell'udienza, le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con analoghe argomentazioni, confutano le eccezioni prospettate dalla difesa erariale. In particolare, sostengono che la pretesa riconducibilit‡ della disciplina alla competenza statale in materia di "livelli essenziali delle prestazioni" di cui alla...

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