Sentenza nº 371 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2003

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione23 Dicembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.371

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

-Valerio ONIDA Giudice

-Carlo MEZZANOTTE "

-Fernanda CONTRI "

-Guido NEPPI MODONA "

-Piero Alberto CAPOTOSTI "

-Annibale MARINI "

-Franco BILE "

-Giovanni Maria FLICK "

-Francesco AMIRANTE "

-Ugo DE SIERVO "

-Romano VACCARELLA "

-Paolo MADDALENA "

-Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 3 febbraio 2003 dal Tribunale di Genova sul ricorso proposto da Bartesaghi Maria Cleme contro Cassa nazionale previdenza e assistenza forense, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 3 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui tale norma non prevede il diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennità di maternità, anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di nazionalità italiana, o della maggiore età, se straniero.

Il rimettente premette che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda di corresponsione del trattamento di maternità per l'adozione di un bambino straniero, proposta da una libera professionista nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la quale aveva negato il pagamento sul rilievo del superamento dei sei anni di età da parte del minore al momento del suo ingresso nella famiglia adottiva.

Il giudice a quo, dopo aver rilevato che la chiara e univoca formulazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 151 del 2001 - che riconosce il diritto all'indennità di maternità a favore della libera professionista, a condizione che il bambino adottato non abbia superato i sei anni di età - non consente interpretazioni diverse da quella letterale, osserva che detta interpretazione appare tuttavia in contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, i cui principi sono stati posti a base delle pronunce della Corte costituzionale, dirette ad ampliare la tutela medesima, sotto il profilo sia dei soggetti beneficiari delle provvidenze, sia dell'entità anche...

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