Ordinanza nº 19 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 2002
Relatore | Fernanda Contri |
Data di Resoluzione | 06 Febbraio 2002 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 19
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Riomaggiore s.n.c. e Quinonero Mario, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dellíanno 2001.
Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 4 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore dallíobbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dellíart. 1591 del codice civile, allorchË sia corrisposta la maggiorazione del 20% dellíimporto del canone;
che la norma impugnata stabilisce líentit‡ del corrispettivo dovuto dal conduttore dopo la cessazione del contratto, in tutte le ipotesi in cui il locatore non abbia potuto porre in esecuzione il titolo per il rilascio dellíimmobile, determinando il detto corrispettivo in una somma mensile pari allíammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione automatica degli aggiornamenti annuali nella misura del 75% della variazione dellíindice Istat verificatasi nellíanno precedente e con líulteriore maggiorazione del venti per cento sullíimporto aggiornato;
che, come È stabilito dalla medesima norma, la corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dallíobbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dellíart. 1591 cod. civ.;
che, ad avviso del giudice rimettente, líart. 6, comma 6, della legge n. 431 del 1998, che predetermina in...
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