Sentenza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2002

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione25 Febbraio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.29

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 2000 dal Tribunale di Benevento, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2001, nonchè nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 2001 dal Tribunale di Benevento e il 27 giugno 2001 dal Tribunale di Taranto, rispettivamente iscritte ai nn. 587 e 703 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2001 e nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 2001 dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Scialpi Stefano, della Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l., del Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e della Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Antonio Tanza e Bruno Inzitari per Scialpi Stefano, l’avvocato Antonio Baldassarre per la Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l., per Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e per la Banca nazionale del lavoro s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 30 dicembre 2000, depositata il 2 gennaio 2001, il Tribunale di Benevento - nel corso di un procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso, in favore di un istituto di credito, per un credito derivante, a titolo di capitale ed interessi, da un contratto di mutuo stipulato in data 4 agosto 1994 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28/12/2000" [recte: decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura)].

    Espone il rimettente, in punto di rilevanza della questione, di essere chiamato a decidere su un’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, fondata sull’eccezione di nullità sopravvenuta, ex art. 1815, secondo comma, del codice civile, della pattuizione relativa agli interessi, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza 17 novembre 2000, n. 14899. Aggiunge che, se non fosse intervenuta la norma impugnata – secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, l’usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione – egli si sarebbe senz’altro adeguato, nelle decisioni sull’istanza degli opponenti e più in generale sulla successiva istruzione della causa, all’opposto principio di diritto sancito nella suddetta sentenza.

    Ciò posto, deduce nel merito che il citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 sarebbe innanzitutto lesivo dell’art. 3 Cost. "in quanto [ ...] contraddittoriamente ed irragionevolmente riserva un ingiustificato trattamento di favore per le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso usura a danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal cartello bancario, i quali non possono più avvalersi delle disposizioni della legge 108/1996 e quindi della nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari e consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815 comma 2 c.c.".

    Ulteriore lesione del principio costituzionale di eguaglianza deriverebbe poi dalla efficacia retroattiva della norma, solo apparentemente di interpretazione autentica ma in realtà innovativa e contrastante con l’interpretazione della legge n. 108 del 1996 pacificamente accolta in giurisprudenza, così da costituire una sanatoria di rapporti di mutuo obiettivamente usurari.

    Per gli stessi motivi risulterebbe altresì violato l’art. 24 Cost., restando leso il diritto alla tutela giurisdizionale di coloro i quali si sono opposti alle pretese degli istituti di credito "in base al diritto vigente all’epoca della domanda".

    La norma denunciata si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 47 Cost., non tutelando il risparmio bensì l’interesse dei banchieri ed ostacolando l’accesso al credito ed alla proprietà della casa di abitazione, nonchè con l’art. 77 Cost. per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed urgenza giustificativi dell’emanazione dei decreti legge.

    1.1.- Si é costituita in giudizio la Cassa rurale ed artigiana–Banca di credito cooperativo del Sannio–Calvi s.c. a r.l., concludendo per "la manifesta inammissibilità e/o manifesta infondatezza e, in subordine, l’inammissibilità e/o infondatezza della questione".

    In una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica la parte deduce – a sostegno dell’eccezione di inammissibilità della questione – che le censure che il rimettente muove alla norma impugnata non si riferirebbero in realtà all’interpretazione autentica dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. – essendo già precedentemente evidente il riferimento di tale norma al solo momento della pattuizione di interessi – ma riguarderebbero esclusivamente gli effetti della norma stessa sulla diversa disposizione di cui all’art. 644 del codice penale, di cui il medesimo giudice non sarebbe chiamato a fare applicazione, nemmeno in via incidentale.

    Che il regime civilistico della nullità delle clausole contenenti la pattuizione di interessi usurari sia del tutto distinto dal profilo penalistico, ed in sè autosufficiente, sarebbe del resto confermato dal fatto stesso che il legislatore del 1996 ha provveduto a riscrivere tanto la norma di cui all’art. 644 cod. pen. quanto, e separatamente, quella di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ.

    Nel merito la questione sarebbe comunque – ad avviso della stessa parte - manifestamente infondata o, in subordine, infondata, con riferimento a tutti i parametri evocati.

    Non sussisterebbe, in primo luogo, l’asserito contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto la norma impugnata non avrebbe privato i mutuatari, diversamente da quanto assume il rimettente, del diritto di far valere la nullità delle clausole con le quali siano stati convenuti interessi usurari, ma avrebbe solamente ricondotto a ragionevolezza l’interpretazione della disposizione che tale nullità sancisce, chiarendo che la pattuizione é nulla solo se il tasso di interesse convenuto é superiore al cosiddetto tasso soglia al momento della pattuizione e non anche quando tale limite sia superato nel corso del rapporto, per effetto di successive oscillazioni del medesimo tasso soglia.

    La circostanza che le conseguenze di tale intervento interpretativo siano obiettivamente favorevoli agli istituti di credito non costituirebbe d’altro canto ragione sufficiente per affermare che si sia voluto riconoscere un ingiustificato trattamento di favore alle banche, attesa l’intrinseca ragionevolezza della interpretazione imposta dal legislatore.

    Prive di fondamento sarebbero altresì le censure, del pari riferite all’art. 3 Cost., riguardanti l’efficacia retroattiva della norma.

    Tali censure sembrerebbero muovere – ad avviso della parte privata – dall’erroneo presupposto che l’interpretazione autentica sia legittima solo in presenza di un contrasto di giurisprudenza e che d’altro canto le norme retroattive a carattere innovativo siano in quanto tali illegittime. Sarebbe vero al contrario, secondo la stessa parte, che il legislatore può emanare norme interpretative indipendentemente da qualsiasi contrasto di giurisprudenza, ed anche al fine di imporre l’interpretazione che egli ritenga corretta, in presenza di una difforme interpretazione giurisprudenziale, così come dovrebbe in ogni caso ritenersi pacifica – alla luce della giurisprudenza della Corte – la legittimità, nei limiti della ragionevolezza, di norme retroattive a carattere innovativo, con la sola eccezione delle norme penali in malam partem.

    La norma impugnata, quand’anche le si volesse attribuire portata innovativa, avrebbe perciò i requisiti per superare indenne lo scrutinio di costituzionalità. Ritiene tuttavia la parte che essa sia effettivamente interpretativa, in quanto ragionevolmente diretta – per quanto riguarda l’aspetto civilistico - ad impedire una interpretazione dell’art. 1815 cod. civ., pur avallata dalla Corte di cassazione, contrastante con l’inequivoco tenore letterale della disposizione stessa, oltrechè con numerosi principi costituzionali.

    L’interpretazione della legge n. 108 del 1996 accolta dalla Cassazione...

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