Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2002

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione26 Febbraio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo VARI Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di David M. Sassoli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio VII - notificato il 21 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. -- Il Giudice per le indagini preliminari (infra, Gip) del Tribunale di Roma, ufficio VII, ha proposto - con ordinanza in data 7 luglio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1999, nel corso di un processo nei confronti del deputato Cesare Previti, per il reato previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen, e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall’Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter, n. 63/A), con la quale é stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.

  2. -- Il ricorrente premette che si procede nei confronti del deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione aggravata in danno di un giornalista, da lui indicato come "capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche", e che egli, con ordinanza del 16 febbraio 1998, aveva proposto conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, aveva dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue...

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