Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2002

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione06 Marzo 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare††††† RUPERTO† Presidente†††

- Massimo †††††††† VARI Giudice

- Riccardo†††††††† CHIEPPA† "

- Gustavo†††† ZAGREBELSKY†† "

- Valerio†††† ONIDA††† "

- Carlo†††††† MEZZANOTTE††† "

- Fernanda†††††††† CONTRI†† "

- Guido†††††† NEPPI MODONA† "

- Piero Alberto††† CAPOTOSTI "

- Annibale†††††††† MARINI†† "

- Franco††††† BILE†††† "

- Giovanni Maria†† FLICK††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dallíart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promosso con ordinanza emessa lí8 maggio 2000 dal Tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra M.C. e il Ministero della sanit‡, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dellíanno 2000.

†††† Visti líatto di costituzione di M.C. nonchË líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††† udito nellíudienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

†††† udito líavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica e con funzioni di giudice del lavoro, con ordinanza dellí8 maggio 2000 ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dallíart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

    1.1. ñ Il rimettente riferisce che la competente commissione per líaccertamento delle invalidit‡ civili aveva riconosciuto a M.C., sottoposto nel 1976 a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, una invalidit‡ del cento per cento, per la quale, in seguito allíentrata in vigore della legge n. 210 del 1992, questi aveva ottenuto la corresponsione di un indennizzo bimestrale; M.C. aveva quindi presentato istanza al Ministero della sanit‡ sia per la corresponsione dellíassegno una tantum previsto dallíart. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, come integrato dalla legge n. 238 del 1997, sia per líattribuzione di un indennizzo aggiuntivo (art. 2, comma 7, della legge n. 210), avendo contratto, per effetto della vaccinazione, pi˘ di una malattia, ciascuna delle quali produttiva di esiti invalidanti. Non avendo ricevuto risposta, M.C. ha proposto ricorso presso il Tribunale rimettente per ottenere dal Ministero della sanit‡, oltre alla corresponsione degli indennizzi sopra indicati e degli interessi arretrati sui relativi importi, anche líattribuzione dellíassegno di "superinvalidit‡" previsto dalla tabella E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dallíart. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533).

    1.2. ñ CiÚ premesso, il rimettente ritiene rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la soluzione della questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 (come integrata dallíart. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione: (a) la prima disposizione nella parte in cui non prevede che ai danneggiati in modo gravissimo da vaccinazione antipolio sia corrisposto anche líassegno di "superinvalidit‡" di cui alla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981; (b) la seconda disposizione nella parte in cui, nel caso di danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio, non consente alla competente commissione medica ospedaliera di applicare al danneggiato la medesima tabella E sopra indicata.

    1.3. ñ La rilevanza della questione risiede, ad avviso del rimettente, nel fatto che dallíaccoglimento della questione di legittimit‡ costituzionale dipende líaccoglimento del ricorso nel merito, in quanto M.C., sottoposto a consulenza tecnica díufficio nel corso del giudizio, È risultato "affetto da diplegia causata da malattia paralitica da somministrazione di vaccino orale antipolio". A giudizio del consulente tecnico díufficio, che il rimettente considera "condivisibile", il complesso patologico derivante da tale affezione "puÚ sicuramente essere sussunto tra le fattispecie di cui al punto b.1 della tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981", che concerne le "lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti della vita organica e sociale".

    1.4. ñ Il giudice a quo svolge una ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale in tema di danno alla salute derivante da vaccinazioni obbligatorie, richiamando líapprovazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990, della legge n. 210 del 1992, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo a favore di coloro che, a causa di vaccinazioni imposte per legge, abbiano subito lesioni produttive di menomazioni psico-fisiche irreversibili, e di coloro che, a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati, siano stati infettati da HIV o lamentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

    Il rimettente ricorda inoltre che con la sentenza n. 118 del 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato líillegittimit‡ costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della citata legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedevano il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi della patologia e il momento di entrata in vigore della legge, a favore di coloro che avessero subÏto lesioni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria antipolio e di coloro che avessero prestato assistenza personale diretta ai soggetti lesi.

    A seguito di tale sentenza ñ prosegue il rimettente ñ la legge n. 238 del 1997 ha previsto la corresponsione di un assegno una tantum a favore di coloro che hanno subito le lesioni considerate dalla legge n. 210 del 1992, pari al trenta per cento dellíindennizzo in essa previsto, per ciascuno degli anni intercorsi tra líevento dannoso e líentrata in vigore della stessa legge n. 210.

    Con la sentenza n. 27 del 1998, infine, la Corte costituzionale ha dichiarato...

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