Sentenza nº 133 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2002

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione24 Aprile 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 133

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, recante "Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992", promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 15 maggio 1998, depositato in cancelleria il 23 successivo, ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1998.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 15 maggio 1998 e depositato il 23 maggio 1998 la Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria di cui all’art. 36 dello statuto speciale e all’art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "nella parte in cui sottrae alla Regione Siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997, quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate all’erario statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione".

    Secondo la Regione Siciliana, l’impugnato decreto estenderebbe indebitamente le previsioni normative alla cui attuazione esso é inteso, e relative alla riserva a favore dell’erario statale delle nuove entrate derivanti da numerosi provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1997, e interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con lo statuto e le norme di attuazione, sottraendo così alla Regione medesima quote di gettito tributario ad essa spettanti. In particolare, le previsioni in esso contenute si fonderebbero esclusivamente sulle risultanze delle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti legislativi, applicate automaticamente, senza considerare "se in effetti dai provvedimenti legislativi considerati derivi un maggior gettito per le casse regionali, se esso possa configurare una nuova entrata tributaria riservabile allo Stato, e se infine le norme sostanziali di riferimento siano tuttora vigenti e pertanto produttive di effetti".

    In riferimento alla riserva disposta dall’art. 13 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la Regione nota che tale articolo ha riservato all’erario statale le entrate derivanti dagli articoli da 8 a 14 del decreto n. 384 stesso, ma che l’art. 3, comma 6, del successivo decreto legge 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ridisciplinando la materia delle detrazioni d’imposta, ha abrogato i commi 1 e 2 dell’art. 10 del primo decreto, senza più riaffermare la riserva allo Stato: ne deriverebbe che il decreto ministeriale impugnato non avrebbe dovuto calcolare la maggiore entrata derivante dal disposto dell’art. 10, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 per gli anni d’imposta successivi all’abrogazione dello stesso articolo.

    Sempre in riferimento al maggior gettito derivante dall’art. 13 del d.l. n. 384 del 1992, la Regione ritiene che il decreto impugnato non avrebbe dovuto tenere in considerazione il maggior gettito conseguente all’indeducibilità dell’ILOR, disposta dall’art. 10, comma 3, dello stesso decreto, quanto meno a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, in considerazione dell’avvenuta integrale soppressione dell’ILOR (a seguito dell’istituzione dell’IRAP ad opera del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446); e ciò a prescindere dalla considerazione che, comunque, a seguito dell’istituzione dell’ICI, e in base all’art. 17, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che aveva già escluso dall’ILOR alcune categorie di redditi, le quantificazioni operate in sede di relazione tecnica allegata al d.l. n. 384, su cui l’impugnato decreto si fonderebbe integralmente, avrebbero dovuto essere opportunamente corrette.

    In riferimento alle disposizioni contenute nei decreti legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse), 30 dicembre 1995, n. 565 (Misure di completamento della manovra di finanza pubblica), e nella legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Regione afferma che il maggior gettito derivante dall’aumento delle entrate a titolo di IVA in conseguenza della modificazione delle accise su determinati prodotti, in particolare petroliferi, non costituirebbe "nuova entrata" riservabile allo Stato. Nè in senso contrario potrebbero deporre, in mancanza di una espressa riserva allo Stato e di una apposita clausola di destinazione delle entrate a particolari finalità statali, le relazioni tecniche di accompagnamento dei vari provvedimenti normativi. Anche in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, inoltre, dovrebbe ritenersi escluso da ogni possibile riserva allo Stato il maggior gettito derivante dall’ampliamento della base imponibile di un tributo spettante alla Regione.

    In riferimento alle maggiori entrate derivanti dalla riserva disposta dall’art. 47 del d.l. n. 41 del 1995, nel testo risultante dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85, la Regione nota che l’art. 12 di tale decreto riguarda l’IVA all’importazione (cap. 1203, art. 2), che é già di integrale spettanza dello Stato, e dunque sarebbe erroneo tenere conto di tale disposizione nel cap. 1203, art. 1, che riguarda l’IVA interna, di spettanza regionale. L’art. 16-bis, invece, prevede misure antielusive, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti, e il considerare riservato allo Stato il conseguente gettito equivarrebbe ad operare una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie assegnata allo Stato, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, che avrebbe affermato l’impossibilità per lo Stato di riservare a sè l’intero gettito di una imposta chiaramente sostitutiva, quando il relativo tributo non é di sua esclusiva spettanza.

    In riferimento alla circostanza che il decreto impugnato prescrive i prelievi a fini di riserva attraverso percentuali (indici di incidenza) applicate alla riscossione, ignorando il necessario momento della preventiva liquidazione delle spettanze erariali in valori assoluti e lasciando tale compito esclusivamente...

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