Sentenza nº 135 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2002

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione24 Aprile 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.135

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare - Massimo RUPERTO VARI Presidente Giudice

- Riccardo - Gustavo CHIEPPA ZAGREBELSKY " "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda - Guido CONTRI NEPPI MODONA " "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale - Franco MARINI BILE " "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e da 266 a 271 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di DI SARNO Giovanni, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale", nella parte in cui "non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi".

    L’ordinanza, emessa nell’udienza preliminare, premette che nell’ambito di un procedimento penale relativo a delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato — "anche ai sensi dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.", qualora il luogo dovesse considerarsi di privata dimora — l’intercettazione di comunicazioni tra presenti all’interno di un locale notturno, ove si presumeva svolgersi l’attività criminosa.

    Nello stabilire le modalità delle operazioni, il pubblico ministero aveva peraltro disposto, con proprio decreto, che nel locale venissero installate anche delle videocamere: e mentre l’intercettazione delle conversazioni non era stata di fatto eseguita, in quanto ostacolata dall’elevato volume della musica; l’apparato di ripresa visiva, occultato dalla polizia giudiziaria in una plafoniera sita in una saletta appartata, aveva consentito di registrare immagini di rapporti sessuali tra i clienti e le ballerine dell’esercizio.

    Anche sulla base di tali registrazioni, il gestore del locale era stato quindi sottoposto ad arresti domiciliari; misura confermata, in sede di riesame, dal Tribunale di Torino, la cui decisione era stata tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, sul rilievo che le riprese visive avrebbero dovuto essere, nel frangente — in quanto effettuate in luogo qualificabile come di privata dimora — anch’esse specificamente autorizzate a norma dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., rimanendo in difetto inutilizzabili.

    Nella richiesta di rinvio a giudizio (formulata prima che intervenisse la decisione della Corte di cassazione nel procedimento incidentale de libertate), il pubblico ministero aveva peraltro indicato fra le fonti di prova a carico anche i nastri delle videoregistrazioni: nastri dei quali, nell’udienza preliminare, la difesa aveva quindi eccepito l’inutilizzabilità.

    Ciò premesso, il rimettente osserva come — in assenza di specifica disciplina processuale — la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in modo contrastante riguardo alla possibilità di effettuare riprese visive a fini di indagine in luoghi di privata dimora: avendo essa affermato ora che l’operazione resta preclusa in radice, fuori dei casi in cui risulti strettamente funzionale alla intercettazione di comunicazioni non verbali tra presenti, dal principio dell’inviolabilità del domicilio sancito dall’art. 14 Cost.; ora, invece, che la videoregistrazione deve essere autorizzata a norma dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., e cioé in conformità della disciplina prevista per le intercettazioni ambientali; ora, infine, che é necessario e sufficiente, in base agli artt. 189 cod. proc. pen. e 14 Cost., un atto motivato...

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