Ordinanza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2002

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione29 Maggio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 223

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo VARI Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 117, comma 1, del codice di procedura penale (Richiesta di copia di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), dellíart. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dellíart. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), promosso con ordinanza del 28 settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dellíanno 2001.

Visti líatto di costituzione di Raffaele Sica nonchË líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi líavvocato Marco Cocilovo per Raffaele Sica e líavvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 28 settembre 2000, pervenuta a questa Corte lí11 dicembre 2000, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione: a) dellíart. 117, comma 1, del codice di procedura penale (Richiesta di copia di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), "nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dallíautorit‡ giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dallíart. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando È necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo"; b) dellíart. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), "nella parte in cui non prevede la possibilit‡ per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dallíautorit‡ giudiziaria competente, ai sensi dellíart. 117 cod. proc. pen., quando È necessario per la decisione di controversie in materia di accesso"; c) dellíart. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), "nella parte in cui non prevede la possibilit‡ per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dallíautorit‡ giudiziaria competente, ai sensi dellíart. 117 cod. proc. pen., quando È necessario per líistruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo";

che il Tribunale remittente espone che il ricorrente...

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