Sentenza nº 257 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2002

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione20 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.257

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 novembre 1998 relativa alla insindacabilit‡ delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dr. Gianfranco Amendola, promosso dal Tribunale di Roma, notificato il 21 giugno 2001, depositato in cancelleria il 5 luglio 2001 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Nell'ambito di un giudizio civile per risarcimento danni promosso dal dr. Gianfranco Amendola nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il contenuto di alcune espressioni ritenute offensive e diffamatorie, il Tribunale di Roma ha sollevato, con ricorso in data 22 novembre 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera con la quale líAssemblea, nella seduta del 5 novembre 1998, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il giudice ricorrente - premesso che durante un dibattito televisivo andato in onda l'8 aprile 1993 il deputato Sgarbi, in risposta a un rilievo sollevato dal dr. Amendola, allora deputato al Parlamento europeo, aveva replicato "[Ö] Quale classe politica? A te, tu classe politica, io che cazzo c'entro? Maiale, corrotto, tu sei, io non c'entro nulla con la classe politica, io ho sempre votato contro il governo. Quale classe politica? Parla di quello che sai, ignorante, incapace e bugiardo" - ritiene che nel caso di specie le opinioni espresse dal parlamentare non siano assistite dalla prerogativa di cui all'art. 68 della Costituzione, in quanto non risultano "legate da "nesso funzionale" con le attivit‡ svolte "nella qualit‡" di membro delle Camere", nË costituiscono "estrinsecazione delle facolt‡ proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea".

    Ad avviso del ricorrente non È infatti accettabile una dilatazione del significato di "funzione" fino a ricomprendervi l'attivit‡ politica che il parlamentare svolge in qualsiasi sede, nË tanto meno È sufficiente che le dichiarazioni possano trovare collocazione in un contesto genericamente politico, in quanto il "nesso funzionale" deve essere inteso "come identificabilit‡ della dichiarazione stessa quale espressione di attivit‡ parlamentare".

    Alla luce di tali premesse, il ricorrente ritiene che...

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