Ordinanza nº 260 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2002

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione20 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 260

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione del ricorrente nel giudizio principale;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per il ricorrente nel giudizio principale.

Ritenuto che, nel corso del giudizio instaurato dal primo dei non eletti al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per il biennio 2000-2001, escluso dalla surrogazione a uno dei componenti dell’organo, nel frattempo deceduto, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, con ordinanza in data 5 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 48 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), nella parte in cui prevede che alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari del Consiglio dell’ordine degli avvocati si proceda mediante elezioni suppletive;

che il remittente – premesso che, in base alla disposizione censurata, alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari del Consiglio dell’ordine degli avvocati si deve procedere mediante elezioni suppletive, sottoposte alle medesime regole di quelle ordinarie, con particolare riferimento al quorum assembleare - osserva che l’inutilizzabilità dell’esito del ballottaggio avrebbe un fondamento logico-giuridico solo se il procedimento elettorale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 fosse un sistema maggioritario uninominale, in quanto, in tal caso, non potrebbe riconoscersi alcuna rappresentatività al candidato perdente nel collegio, essendo risultato sconfitto da un confronto diretto ed esclusivo con il prescelto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT