Sentenza nº 268 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2002

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione24 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 268

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori; ora: Diritto del minore ad una famiglia), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dalla Corte di appello di Torino - sezione per i minorenni, iscritta al n. 127 del registro ordinane 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte d’appello di Torino – sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), nella parte in cui, rinviando all'art. 299 del codice civile per l’attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, non consente che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenga il suo precedente cognome, ovvero lo anteponga o lo aggiunga a quello dell’adottante, o ancora sostituisca il cognome dell'adottante al suo.

    La Corte rimettente é investita dell’esame di un reclamo avverso un provvedimento del tribunale per i minorenni che ha dichiarato inammissibile un'istanza con la quale si chiedeva l’attribuzione ad un minore, adottato ai sensi dell’art. 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983, del solo cognome dell’adottante (nella fattispecie, il coniuge della madre), con la conseguente sostituzione del suo cognome originario.

  2. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che il rinvio operato dalla disposizione impugnata alle norme che regolano l'adozione degli adulti, che stabiliscono che "l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio", non presenta alcuna valida ragione, perchè in questo modo viene fissata un’unica disciplina per due istituti completamente diversi, dato che l'adozione degli adulti comporta essenzialmente la scelta di un erede che assume il cognome dell’adottante, mentre l'adozione del minore in casi particolari risponde ad un bisogno di famiglia del minore e fa sorgere il dovere dell'adottante di mantenere, istruire e educare l'adottato.

    Ad avviso della Corte rimettente la disciplina scelta dal legislatore viola diverse norme costituzionali e segnatamente: l’art. 2 Cost., per il mancato riconoscimento del diritto del minore al cognome più opportuno per la formazione della sua personalità nella famiglia adottiva; l’art. 3, secondo comma, Cost., per l’impedimento al pieno sviluppo della personalità del minore con l’uso di un cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva; l’art. 30, terzo comma, Cost., per la mancata tutela dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, quando l'adozione in casi particolari riguarda figli naturali riconosciuti da un solo genitore, adottati dal coniuge dello stesso; ed infine l’art. 31, secondo comma, Cost., dal momento che la protezione della gioventù, mediante gli istituti necessari a tale scopo, comprende l'attribuzione del cognome che meglio risponda all'identità sociale che il minore viene ad assumere.

    Il giudice a quo esamina quindi le varie ipotesi in cui l’art. 44 della legge n. 184 del 1983 consente l’adozione in casi particolari, rilevando che in tutti i casi possono prospettarsi, quanto all’attribuzione del cognome all’adottato, diverse possibili opportunità, quali: la sostituzione del cognome con quello adottivo ovvero il suo mantenimento, quando gli adottanti vivono nello stesso contesto sociale dei genitori defunti e il cognome per il bambino é un elemento costitutivo definitivo della sua identità personale...

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