Sentenza nº 304 da Constitutional Court (Italy), 03 Luglio 2002

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione03 Luglio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.304

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante "Disciplina transitoria in attuazione dell’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 7 settembre 2001, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2001.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Governo della Repubblica ha proposto questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante "Disciplina transitoria in attuazione dell’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1", denunciandone il contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonchè con l’art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni".

    In via preliminare l’Avvocatura rammenta che la deliberazione legislativa impugnata non é stata ancora promulgata, in ossequio al dettato dell’art. 123, comma 3, della Costituzione e che dal tenore delle disposizioni costituzionali non é dato comprendere se essa possa essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale, quando siano decorsi i tre mesi previsti per la richiesta di referendum confermativo e qualora questo non sia stato richiesto, nè é possibile dedurre se, in pendenza del giudizio costituzionale, possa essere fissata la data della consultazione referendaria.

    L’art. 1 dell’atto impugnato dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, subentra al presidente nell’esercizio delle relative funzioni.

    L’Avvocatura dello Stato contesta innanzitutto il meccanismo di approvazione delle modifiche statutarie al quale si é dato corso. Si osserva in proposito che l’art. 123 della Costituzione attribuisce al legislatore regionale la potestà di approvare e modificare lo statuto, e da ciò dovrebbe desumersi che sia consentito solo approvare uno statuto organico, salva successiva sua modifica, mentre resterebbe preclusa la possibilità di emendare lo statuto vigente, così da dare vita ad un testo statutario "misto". Ciò corrisponderebbe all’esigenza di rendere manifesto il disegno istituzionale complessivo, sia al corpo elettorale eventualmente interpellato mediante consultazione referendaria, sia allo stesso Governo della Repubblica legittimato a ricorrere dinanzi a questa Corte.

    La difesa erariale sostiene inoltre che la deliberazione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 122, ultimo comma, con l’art. 126, terzo comma, Cost. e con l’art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, disposizioni, queste, che collegano alla morte, all’impedimento permanente e alle dimissioni volontarie del Consiglio regionale l’effetto automatico dello scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente necessità di procedere a nuove elezioni. Secondo l’Avvocatura sarebbe sottratta alla potestà statutaria delle Regioni ogni possibilità di incidere sull’automatismo di tale regola, come intende fare invece la deliberazione impugnata. Il carattere transitorio della disposizione, soggiunge la difesa del Presidente del Consiglio, non sarebbe tale da far venire meno i denunciati vizi di costituzionalità.

  2. — Si é costituito in giudizio, per la Regione Marche, il Presidente della Giunta regionale.

    La difesa della Regione contesta in primo luogo l’argomento secondo il quale l’art. 123 ammetterebbe solo la approvazione di un testo statutario organico, replicando che sul piano logico come su quello normativo non sarebbe possibile escludere che la Regione approvi modifiche statutarie parziali, perchè ciò equivarrebbe a negare ad essa la stessa autonomia statutaria, che così come potrebbe essere esplicata in pieno con l’approvazione di un intero statuto, allo stesso modo potrebbe essere esercitata anche per approvare norme che lo emendino solo in parte. Il pericolo, paventato dall’Avvocatura, di interventi plurimi e frammentari che tolgano ogni organicità al testo statutario risulterebbe d’altro canto scongiurato sia per la particolarità della fattispecie disciplinata dalla deliberazione impugnata, sia per il carattere provvisorio di detta delibera.

    Dopo aver premesso che la regola per la quale in caso di mozione di sfiducia, dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta si procede alla indizione di nuove elezioni costituisce espressione del sistema di governo regionale, come delineato dall’art. 122, ultimo comma, della Costituzione, la difesa regionale osserva però che lo stesso art. 122 mantiene la scelta del meccanismo di elezione del Presidente della Giunta regionale in capo alla Regione, quando afferma che esso é eletto a suffragio universale e diretto "salvo che lo statuto regionale disponga diversamente". Da tale disposizione potrebbe desumersi che ogni Regione sia autorizzata ad adottare un sistema di governo che preveda il subentro del vicepresidente in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. Nè la disposizione così posta potrebbe essere in alcun modo equiparata all’ipotesi di dimissioni volontarie del presidente o di mozione motivata di sfiducia, perchè in entrambi questi casi viene a spezzarsi il rapporto fiduciario che deve sussistere tra Consiglio regionale e Presidente della Giunta, mentre nell’ipotesi di subentro del vicepresidente la relazione fiduciaria non ne verrebbe intaccata.

    Ulteriore conferma della legittimità della disposizione statutaria impugnata dovrebbe trarsi dal rilievo che l’art. 123 attribuisce alla Regione la potestà di determinare, con lo statuto, la propria forma di governo. Il richiamo alla necessità di armonizzare la potestà statutaria con la Costituzione, in effetti, non postulerebbe una assoluta aderenza al modello tratteggiato dalle norme costituzionali, ma implicherebbe la possibilità di una autonoma capacità di interpretazione dei principî costituzionali da parte della Regione. Anche sotto questo...

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