Sentenza nº 373 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2002

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione23 Luglio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 373

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-††††††††† Cesare RUPERTO††††† Presidente

- Riccardo†††††† CHIEPPA†††††† Giudice

-††††††††† Gustavo†††††††††† ZAGREBELSKY††††††† "

-††††††††† Valerio ONIDA†††††††††† "

-††††††††† Carlo†† MEZZANOTTE††††††††† "

-††††††††† Guido†† NEPPI MODONA†††† "

-††††††††† Piero Alberto†† CAPOTOSTI† "

-††††††††† Franco BILE††† "

-††††††††† Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††† "

- Francesco†††† AMIRANTE†† "

- Ugo†† DE SIERVO††† "

- Romano††††††† VACCARELLA††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale del combinato disposto dellíart. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dellíamministrazione regionale), e dellíart. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), promossi con ordinanze emesse il 5 luglio (n. cinque ordinanze), e il 6 dicembre 2001 (n. due ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, rispettivamente iscritte ai numeri 39, 40, 41, 42, 43, 62 e 69 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6, 7 e 8, prima serie speciale, dellíanno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Arnaldo Caiazzo e di Maurizio CatamerÚ, nonchÈ gli atti di intervento della Regione Puglia;

udito nellíudienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi gli avvocati Luigi Paccione per Arnaldo Caiazzo, Francesco Cipriani per Maurizio CatamerÚ e gli avvocati Antonio De Feo e NicolÚ Zanon per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con líordinanza iscritta al n. 39 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 5 luglio 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimit‡ costituzionale > dellíarticolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dellíamministrazione regionale), e dellíarticolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), >.

    Líordinanza Ë stata resa nel corso del giudizio proposto contro la Regione Puglia da un suo dipendente, formalmente inquadrato nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale, munito del titolo di studio (laurea) richiesto per accedere alla ottava qualifica, per líannullamento del provvedimento con cui era stato escluso, per mancanza dei requisiti richiesti, dal "concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica - funzionario", bandito con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1997, nonchÈ degli atti connessi e conseguenti.

    Il giudice rimettente rileva che il comma 1 dellíart. 32 della legge regionale n. 7 del 1997 aveva disposto che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima del processo di trasferimento delle funzioni al sistema delle autonomie locali, si sarebbe provveduto alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica secondo le modalit‡ di cui allo stesso articolo, ai sensi dellíart. 39 della legge regionale n. 26 del 1984, confermato dallíart. 61 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985-1987. Accordo Nazionale per il periodo 1985-1987), e dallíart. 46, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1990, n. 22 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dellíAccordo Nazionale per il triennio 1988/1990); che a sua volta il citato art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984 aveva disposto che >; che con líimpugnata deliberazione líAmministrazione regionale aveva bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo come requisiti di partecipazione quelli indicati dal predetto art. 39; che il ricorrente - escluso dal concorso non avendo i requisiti per partecipare ad esso, in particolare non possedendo la qualifica immediatamente inferiore allíottava - aveva dedotto in primo luogo che la normativa regionale andava intesa nel senso di non imporre congiuntamente per il concorso interno il requisito del titolo di studio e la qualifica immediatamente inferiore, ed in secondo luogo di possedere il requisito del titolo di studio necessario per líaccesso dallíesterno alla qualifica messa a concorso (cioË la laurea), onde > del bando, in quanto gli precludeva la possibilit‡ di concorrere indipendentemente dalla qualifica di appartenenza.

    Il giudice rimettente ritiene, quindi, la questione di legittimit‡ costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, ed allíuopo richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui:

    1. >;

    2. líart. 97 si correla agli articoli 51 e 98 della Costituzione, nel senso che nellíordinamento democratico, essendo affidato allíamministrazione, >, il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei pi˘ capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialit‡, valore che imporrebbe >;

    3. la possibilit‡ di selezionare diversamente il personale presuppone esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il buon andamento;

    4. analoghe conclusioni valgono con riferimento al passaggio di impiegati alla categoria superiore;

    5. la diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello ad un altro produce una distorsione, in quanto, oltre a tradursi in una surrettizia reintroduzione del sistema delle carriere in un sistema che ne presuppone invece il superamento, incide sul principio del buon andamento;

    6. líaccesso al concorso puÚ essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, in modo da non escludersi a priori che possa richiedersi il possesso di una precedente esperienza nellíambito dellíamministrazione, ove si configuri come requisito professionale secondo ragionevolezza, mentre, quando ciÚ non ricorra, la sostituzione di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un apparato amministrativo non sarebbe giustificata sul piano costituzionale.

    Nel caso di specie, ad avviso del giudice rimettente, non sarebbe ragionevole che la selezione riservata agli interni costituisca líunica forma di selezione, in quanto prevista per il 100% dei posti messi a concorso, >.

    1.2. - Si Ë costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando memoria, nella quale sostiene la inammissibilit‡ e comunque líinfondatezza della questione.

    ...

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