Sentenza nº 413 da Constitutional Court (Italy), 31 Luglio 2002

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione31 Luglio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.413

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 e depositata il 22 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dall'AMGA s.p.a. (Azienda mediterranea gas e acqua) contro il Comune di Savona ed altri, iscritta al n. 963 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione dell'AMGA s.p.a. (Azienda mediterranea gas e acqua), del Comune di Savona, della Società italiana per il gas - ITALGAS s.p.a. e di Piccardo Maura, nonché gli atti di intervento della Confservizi e Federgasacqua e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per l'AMGA s.p.a. (Azienda mediterranea gas e acqua), Corrado Mauceri per il Comune di Savona, Mario Alberto Quaglia per la Società italiana per il gas - ITALGAS s.p.a., Giovanni Bormioli per Piccardo Maura, Sergio Panunzio per la Confservizi e Federgasacqua e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000, depositata il 22 gennaio 2001 (e pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 2001) il Tribunale amministrativo regionale della Liguria - nel corso di un giudizio promosso dalla società AMGA (Azienda mediterranea gas e acqua s.p.a.) per l’annullamento della delibera consiliare del 12 giugno 2000, n. 24, con cui il Comune di Savona aveva attribuito a trattativa privata all’ ITALGAS s.p.a. il servizio pubblico per la distribuzione del gas per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2015, prorogando così la durata della precedente concessione in scadenza al 31 dicembre 2000 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

  2. - Il giudice rimettente osserva, in via preliminare, che la società ricorrente, pur essendo una società primaria operante nel settore del gas, sarebbe priva di un interesse attuale e concreto a ricorrere sulla base del sistema a regime previsto dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000. Tale norma ammette a partecipare alle gare (dichiarate obbligatorie dal comma 1 dello stesso art. 14) per l’affidamento del servizio pubblico del gas le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica (quale è l’AMGA), senza limitazioni territoriali; la stessa norma, però, esclude dalla partecipazione le società che "gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica". Sulla base di quest’ultima previsione legislativa la società ricorrente non potrebbe, pertanto, partecipare alla gara essendo affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Genova. Sennonché - continua il giudice a quo - l’art. 15 del d.lgs. citato consentirebbe "senza limitazioni" e per un periodo transitorio detta partecipazione.

    2.1.- La specificazione "senza limitazioni" andrebbe intesa, secondo il Tribunale rimettente, nel senso che la partecipazione alle gare "delle società ex municipalizzate" possa avvenire senza alcuna limitazione territoriale e/o funzionale e non invece, come affermato dalle parti ricorrenti nel giudizio a quo, senza le "limitazioni altrimenti poste dallo stesso decreto n. 164".

  3. - La disposizione transitoria impugnata attribuirebbe, pertanto, alla società AMGA la legittimazione ad agire ma sarebbe, sempre nella prospettiva del giudice a quo, viziata da illegittimità costituzionale.

    3.1.- La possibilità concessa di partecipazione alla gara a soggetti che godono di posizioni di notevole vantaggio rispetto agli altri concorrenti per essere affidatari diretti del servizio pubblico, sempre secondo il Tar rimettente, vanificherebbe il principio della libera concorrenza che costituisce la ratio giustificativa della esclusione dettata a regime dall’art. 14, comma 5, del decreto citato. Più in particolare, viene sottolineato che: "il sistema transitorio così congegnato (che può protrarsi ben oltre i cinque anni previsti in via generale, per effetto degli incrementi consentiti dallo stesso art. 15, comma 7) stravolge, per effetto del superamento dei limiti territoriali e/o funzionali derivante dal combinato disposto con l’art. 14, quinto comma, con effetti perduranti nel tempo, tutto il sistema delineato a regime". Da qui il mancato rispetto del "principio della parità di condizioni tra i possibili concorrenti e della stessa uguaglianza di trattamento tra posizioni potenzialmente simili", con conseguente violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    3.2.- Il Tar rimettente assume, altresì, la violazione dell’art. 76 della Costituzione per non essere stati osservati i principi e criteri direttivi dettati dall’art. 41, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Detta disposizione, nel delegare il Governo a dare attuazione alla direttiva 98/30/CE, lo avrebbe vincolato ad "eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas (...)", al fine di garantire condizioni e trattamenti non discriminatori a favore delle imprese. La norma impugnata, di converso, consentendo - per un periodo transitorio ma rilevante - alle società affidatarie dirette del servizio la partecipazione alla gara pubblica, competendo con altre imprese del settore non ugualmente agevolate, falserebbe, conclude il giudice a quo, le regole della libera concorrenza.

  4. - Si è costituita la Società italiana per il gas - ITALGAS s.p.a. -, controinteressata nel giudizio a quo, affermando di condividere le censure di illegittimità costituzionale prospettate dal giudice rimettente, qualora si volesse aderire all’interpretazione dallo stesso proposta secondo cui nel periodo transitorio le società affidatarie dirette del servizio pubblico potrebbero partecipare alle gare indette dall’ente locale senza alcun limite territoriale e/o funzionale.

    Segnatamente, si osserva che la violazione dell’art. 3 della Costituzione deriverebbe dalla ampiezza irragionevole del periodo transitorio in cui le predette società miste potrebbero liberamente partecipare alle gare per l’affidamento del servizio, nonostante siano destinatarie di vantaggi economici e agevolazioni fiscali che le porrebbero in una...

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