Ordinanza nº 415 da Constitutional Court (Italy), 31 Luglio 2002

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione31 Luglio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 415

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) [recte: degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri)], promossi con ordinanze emesse il 30 maggio (n. 4 ordinanze), il 18 luglio (n. 3 ordinanze), il 25 luglio (n. 4 ordinanze), il 18 luglio, il 25 luglio (n. 7 ordinanze) e il 18 luglio 2001 dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila rispettivamente iscritte ai nn. 647, 648, 649, 698, 794, 795, 796, 797, 867, 868, 869, 870, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, e 925 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 38, 40, 43 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con venti ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), nella parte in cui non prevedono, per l’adozione internazionale, l’affido preadottivo del minore per la durata di un anno quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia e dei minori;

che il giudice rimettente è investito dell’esame di domande di genitori adottivi volte ad ottenere la trascrizione nei registri dello stato civile di provvedimenti stranieri di adozione di minori, pronunciati dalle autorità dei Paesi di provenienza degli stessi;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, solo qualora si ritenga che l’affido preadottivo non costituisca un principio fondamentale del nostro diritto, il tribunale può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione perché, in caso contrario, il giudice dovrebbe "continuare a manipolare il provvedimento straniero, riconoscendolo efficace come affidamento preadottivo";

che il rimettente rileva come la legge n. 476 del 1998 abbia profondamente innovato la materia dell'adozione internazionale, prevedendo il riconoscimento diretto dei provvedimenti stranieri che, nella disciplina originaria della legge n. 184 del 1983, non avevano efficacia nel nostro ordinamento, ma costituivano il presupposto di fatto del provvedimento del giudice italiano all'esito del periodo di affidamento preadottivo prescritto dalla legge;

che, secondo il giudice a quo, essendo controverso se il provvedimento straniero abbia o meno efficacia automatica in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e segg. della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), non può essere sostenuta la tesi dell’efficacia diretta dal momento che la legge impone al tribunale di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 della Convenzione dell’Aia e di accertare che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori, con un controllo effettivo e non solo formale;

che, secondo il giudice a quo, non avendo il provvedimento di adozione straniero efficacia automatica, resta da chiedersi se, fra i principi fondamentali che...

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