Sentenza nº 533 da Constitutional Court (Italy), 02 Dicembre 2002

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione02 Dicembre 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 533

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare††††††††† RUPERTO††††††††††††††††† Presidente

- Riccardo†††††† CHIEPPA†††††††††††††††††† Giudice

- Gustavo†††††††† ZAGREBELSKY††††††† †† ì

- Valerio††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† †† †ì

- Carlo MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† ††† ì

- Fernanda†††††† CONTRI†††††††††††††††††††† ††† ì

- Guido††††††††††† NEPPI MODONA†††† ††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI† ††† ì

- Annibale††††††† MARINI†††††††††††††††††††† ††† ì

- Franco††††††††† BILE†††††††††††††† †††††††† †††††††ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††† ì

- Francesco ††† AMIRANTE†† † ††††††††† †ì

- Ugo†† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††††† ††ì

- Romano††††††† VACCARELLA††††††††† † ì

- Paolo MADDALENA†††††††††† ì

†ha pronunciato la seguente

††

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 6, commi 1 e 2, e 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi della Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5 e l'8 marzo 2002, depositati in cancelleria il 14 e il 18 successivi, ed iscritti al n. 25 e n. 28 del registro ricorsi 2002.

††† Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchÈ l'atto di intervento del consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Trento (Bacino imbrifero montano-Bim dell'Adige) e della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano-Federbim);

††† udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

††† uditi gli avvocati Romano Morra per la Regione Veneto, Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri, Roland Riz e Sergio Panunzio per la

Provincia autonoma di Bolzano e Giorgio Berti per il consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Trento (Bim dell'Adige) e per la Federbim.

Ritenuto in fatto

††† 1. ó La Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, ha impugnato per illegittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, l'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2002), il quale prevede che i sovracanoni annui dovuti dai concessionari di derivazioni del bacino imbrifero dell'Adige siano versati alla Provincia contestualmente al pagamento dei canoni demaniali.

††† La ricorrente afferma che con il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), il legislatore statale ha delegato alle Province autonome l'esercizio di funzioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per il rispettivo territorio a decorrere dal 1∞ gennaio 2000. In particolare il menzionato decreto avrebbe conferito alla Provincia autonoma una potest‡ legislativa di tipo concorrente in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Oggetto della delega, secondo la Regione Veneto, sarebbe tuttavia la sola funzione concessoria relativamente alle grandi derivazioni di acque pubbliche, non gi‡ la determinazione delle modalit‡ di riscossione dei canoni, nÈ la misura dei sovracanoni spettanti ai Comuni ed ai loro consorzi ricompresi nel bacino imbrifero montano (Bim). Canoni e sovracanoni, come emergerebbe dalla giurisprudenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sarebbero infatti profondamente diversi per natura giuridica e funzione, sicchÈ la legge impugnata, assimilandoli, si sarebbe posta in contrasto con i principÓ contenuti nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). La disposizione oggetto di censura avrebbe violato il principio della legislazione statale espresso nell'art. 1, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale affida alle organizzazioni consortili - costituite obbligatoriamente quando ne facciano richiesta almeno tre quinti dei Comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano - la gestione di un fondo comune alimentato dai proventi derivanti dai sovracanoni, e stabilisce che il fondo Ë impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchÈ per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. Si sarebbe con ciÚ prodotta una lesione della sfera di competenza attribuita alla Regione Veneto in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche dagli artt. 117 e 118 Cost. per il tramite della norma legislativa interposta di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

††† Con un secondo motivo di censura la ricorrente lamenta che la legge provinciale non tenga in adeguata considerazione l'esigenza di tutela dell'unit‡ giuridica ed economica dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost., e il principio di sussidiariet‡, espressamente riconosciuto nell'art. 118 Cost., e ciÚ in quanto attribuirebbe alla Provincia una funzione di coordinamento di potest‡ fra loro concorrenti che dovrebbe spettare allo Stato.

††† Risulterebbe inoltre violato il limite della territorialit‡, per avere la Provincia dettato una disciplina relativa a situazioni e rapporti radicati al di fuori dei confini provinciali: la legge de qua infatti sottrarrebbe i sovracanoni dovuti dai concessionari siti nel territorio provinciale dal fondo comune destinato ad alimentare i consorzi dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adige e in tal modo priverebbe illegittimamente i consorzi situati in territorio veneto di gran parte delle loro entrate.

††† Una ulteriore doglianza si fonda sugli artt. 5 e 119 Cost. La Regione Veneto assume che la norma provinciale censurata, nell'affidare la gestione dei sovracanoni alla Provincia, si porrebbe in contrasto con il principio della autonomia e del decentramento delle funzioni a favore degli enti locali veneti e tale contrasto si estenderebbe anche all'art. 119 Cost., che attribuisce a Comuni, Province, Citt‡ metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa e prevede che esse dispongano di risorse autonome: la legge impugnata produrrebbe infatti una grave compressione dell'autonomia finanziaria dei Comuni interessati, che verrebbero ad essere privati di ingenti risorse. Quanto all'interesse della Regione a denunciare tale violazione, la ricorrente assume che si radichi nel suo porsi quale ente esponenziale degli interessi della popolazione insediata sul suo territorio.

††† La norma provinciale denunciata lederebbe infine il principio di imparzialit‡ e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., poichÈ esproprierebbe i Comuni veneti di una entrata patrimoniale loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al perseguimento di un pubblico interesse e contrasterebbe direttamente con la ricordata legge n. 959 del 1953, nella parte in cui essa pone il principio di parit‡ fra i consorzi di bacino imbrifero montano ai fini del riparto del sovracanone. Sarebbero infatti unilateralmente modificate le percentuali di assegnazione dei sovracanoni, con irragionevole discriminazione dei Comuni compresi nel bacino imbrifero dell'Adige e non appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano.

††† 2. ó Si Ë costituito, per la Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente della Giunta provinciale, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

††† Quanto ai profili di inammissibilit‡, la Provincia autonoma di Bolzano afferma che la legittimazione ad impugnare sussisterebbe solo quando la ricorrente ritenga lesa o invasa da una legge la propria competenza, non anche quando faccia valere altri vizi di costituzionalit‡ e osserva che la Regione Veneto lamenterebbe solo l'inosservanza, da parte della legge provinciale, di un principio della legislazione statale e la violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria di Comuni e consorzi di Comuni, non gi‡ una lesione delle proprie competenze legislative. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per difetto di indicazione di un parametro costituzionale pertinente: sono infatti richiamati gli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e non le disposizioni dello statuto speciale che pongono limiti alla competenza legislativa provinciale.

††† Nel merito, la resistente nega innanzitutto la premessa dalla quale muove la ricorrente, e cioË che la legge impugnata sia espressione di una potest‡ legislativa concorrente. La materia della utilizzazione delle acque pubbliche dovrebbe considerarsi rientrante nella competenza legislativa generale riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.; disposizione, questa, che dovrebbe applicarsi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in forza della clausola di estensione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale sancisce l'applicabilit‡ delle disposizioni di riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ´per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi˘ ampie rispetto a...

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