Ordinanza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 04 Gennaio 2001
Relatore | Annibale Marini |
Data di Resoluzione | 04 Gennaio 2001 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 2
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dellíorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellíart. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre e il 30 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti dalla Federazione lavoratori della funzione pubblica ñ Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ed altri contro la Provincia regionale di Messina e da Aprile Silvana contro il Comune di Catania ed altra, iscritte ai numeri 63 e 157 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 16, prima serie speciale, dellíanno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dellíorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellíart. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, ´nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per líassunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimit‡ di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorchÈ atti di organizzazione e non di gestioneª;
che il rimettente ñ investito della impugnativa di...
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