Ordinanza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2001

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione14 Febbraio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 39

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare di pace, promosso nell'ambito di un procedimento penale con ordinanza emessa il 29 febbraio 2000, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare di pace;

che il rimettente premette di essere investito della richiesta del pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna nei confronti di un carabiniere scelto, imputato del reato di disobbedienza (art. 173 cod. pen. mil. di pace) per essersi rifiutato di eseguire l'ordine impartito da un maresciallo capo, suo superiore in grado, "di spostarsi e cedere il posto anteriore della vettura di servizio riservata al "capo macchina"";

che ad avviso del rimettente risulterebbero provati tutti gli elementi in base ai quali ravvisare, "secondo consolidata giurisprudenza", l'esistenza di un legittimo rapporto gerarchico e, di conseguenza, di una legittima manifestazione di volontà del superiore diretta ad imporre un facere o un non facere a un inferiore;

che la riconducibilità della condotta al reato contestato dipenderebbe, a parere del rimettente, dalla circostanza che la fattispecie incriminatrice, "caratterizzata da astrattezza e genericità del fatto tipico", é costruita in modo da demandare alla volontà del superiore l'individuazione del comportamento penalmente sanzionabile, in linea con la volontà del legislatore del 1941 di "tutelare un concetto di disciplina militare eticamente inteso";

che alla luce dei principi costituzionali e della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante le norme di principio...

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