Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 2001

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione16 Marzo 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 65

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando SANTOSUOSSO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA “

- Gustavo ZAGREBELSKY “

- Valerio ONIDA “

- Carlo MEZZANOTTE “

- Guido NEPPI MODONA “

- Piero Alberto CAPOTOSTI “

- Annibale MARINI “

- Franco BILE “

- Giovanni Maria FLICK “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall’articolo 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti gli atti di costituzione delle parti ricorrenti e della Regione Lombardia resistente nel giudizio principale;

udito nell’udienza pubblica del 28 novembre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Alberto Romano ed Emilio Zecca per le ricorrenti e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia resistente nel giudizio principale.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 26 gennaio 1999, solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 21, lettera c), della legge della Regione Lombardia 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), nella parte in cui, modificando l’art. 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), stabilisce una indennità accessoria per lo sfruttamento in concessione di acque minerali.

    Il remittente lamenta la violazione dell’art. 117 della Costituzione, in riferimento all’art. 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), all’art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 (Decentramento dei servizi del Ministero dell’industria e del commercio), al Titolo VI, artt. 32-161 (recte: artt. 32-169), del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), agli artt. 1, secondo comma, lettera a), e 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale), in collegamento, questi ultimi, anche con l’art. 61, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

    Nel giudizio principale, la Federazione delle industrie delle acque minerali e alcune industrie alla stessa associate hanno proposto ricorso contro una deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, adottata in base alla norma impugnata, che definisce gli ammontari e le modalità per la corresponsione dell’ulteriore importo indennitario da versarsi alla Regione in aggiunta al già esistente canone concessorio per lo sfruttamento dei giacimenti acquiferi.

    Esclusa la natura tributaria della prestazione, il remittente dubita della legittimità costituzionale della disposizione suindicata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, rilevando che la normativa statale di principio in materia di acque minerali non consentirebbe alle Regioni di aggiungere al canone di concessione, determinato sulla base del criterio della superficie del giacimento acquifero, esplicitamente previsto dalla legge mineraria n. 1443 del 1927, ulteriori oneri a carico del concessionario. Del resto, prosegue il remittente, che la competenza legislativa delle Regioni in materia non consenta di introdurre siffatte misure conseguirebbe alla retta applicazione dei principî di libera concorrenza e di circolazione dei beni e delle merci vigenti in Europa, e risulterebbe confermato, nel diritto interno, dall’art. 86, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti...

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