Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2001

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione09 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), come introdotto dall’art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

  1. -

    Nel corso di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 del codice penale), nel cui ambito si rendeva necessario procedere, nelle forme dell’incidente probatorio, all’assunzione della testimonianza di una quattordicenne, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 26 aprile 2000, pervenuta a questa Corte il 14 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di reato di cui all’art. 572 del codice penale "fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno".

    Il remittente ricorda che tale speciale disciplina é stata introdotta dall’art. 14 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, per il caso in cui si proceda ad incidente probatorio nell’ambito di indagini riguardanti le ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) – quest’ultima per effetto della sentenza n. 262 del 1998 di questa Corte –, e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale; ed é stata estesa dall’art. 13, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269, alle ipotesi di reato di cui agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile) e 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale; e osserva che l’"audizione protetta" ivi prevista tenderebbe a realizzare forme alternative di assunzione della prova, in ispecie testimoniale, in modo da evitare...

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