Sentenza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2001

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione09 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.115

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale nel testo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione forense), e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall'art. 56 della suddetta legge n. 479 del 1999, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Roma, di Bologna, di Imperia e dal Tribunale di Firenze con ordinanze emesse in data 4 aprile, 19 e 14 gennaio, 16, 10, 19 e 9 maggio 2000, iscritte rispettivamente ai nn. 279, 305, 405, 464, 465, 474 e 607 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 29, 37, 38 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 14 gennaio 2000 (r.o. n. 405 del 2000) il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 438 del codice di procedura penale, come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione forense), <> e nella parte in cui non attribuisce al giudice alcun potere di preliminare delibazione in ordine alla ammissibilità del rito, in riferimento agli artt. 101 e 111 della Costituzione; b) dell’art. 441 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, nella parte in cui consente al giudice che, investito di una richiesta di giudizio abbreviato, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    Il rimettente premette che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato e il pubblico ministero aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 438 cod. proc. pen. sotto il duplice profilo della violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e della violazione del principio della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), censurando rispettivamente la mancata previsione del consenso della pubblica accusa e l’impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla ammissibilità del rito.

    Il giudice a quo condivide le censure del pubblico ministero, ma ritiene che il contrasto della nuova disciplina con il novellato art. 111 Cost. emerga soprattutto dalla attribuzione al giudice di particolari poteri istruttori che ne snaturerebbero la configurazione originaria. Gli artt. 438 e 441 cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 479 del 1999, delineano infatti, secondo il rimettente, una <>; un giudice che non ha alcun potere di delibazione preliminare sulla richiesta di giudizio abbreviato ma che, qualora non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., gli elementi necessari ai fini della pronuncia, che pure é chiamato a adottare, a differenza del "vecchio" giudice istruttore, sulla responsabilità dell'imputato.

    Evidente sarebbe quindi sotto questo particolare profilo il contrasto della nuova disciplina con quanto disposto nell’art. 111 Cost., secondo cui il processo é regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

    L’attribuzione al giudice di così rilevanti poteri di integrazione probatoria ex officio violerebbe inoltre, a giudizio del rimettente, anche l’art. 24, secondo comma, Cost.; quand’anche si intendesse l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. come disposizione <> all’art. 507 cod. proc. pen., l’imputato che ha chiesto il rito abbreviato rimarrebbe infatti esposto ad un mutamento del quadro probatorio e persino, essendo fatta salva l’applicabilità dell’art. 423 cod. proc. pen., ad una modifica dell’imputazione, senza alcuna possibilità di <>.

    1.1.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

    Per quanto concerne la censura riferita alla violazione del principio del contraddittorio, che deriverebbe dalla eliminazione della necessità del consenso al rito del pubblico ministero, la difesa erariale rileva che la nozione di contraddittorio individuata dal costituente é da riferire al contraddittorio nella formazione della prova, <>.

    Quanto alla presunta lesione dell’art. 101 Cost. per l’impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla ammissibilità del rito, nell’atto di intervento si sottolinea che, essendo la legge ordinaria a prevedere che il giudice debba procedere con le forme del giudizio abbreviato a richiesta dell’imputato, il giudice in realtà non soggiace alla mera volontà delle parti ma alla legge che di quella volontà regola gli effetti.

    Infine, in relazione alla censurata attribuzione al giudice di poteri di integrazione probatoria ex officio, l’Avvocatura sottolinea che il principio della separazione fra funzioni accusatorie e funzioni decisorie ovvero tra queste ultime e le funzioni istruttorie, principio intorno al quale sostanzialmente si fondano le argomentazioni del giudice a quo, non trova riconoscimento costituzionale (v. sentenza n. 123 del 1970) e che comunque, quand’anche si volesse ritenere che esso sia derivabile direttamente da quello costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, é lo stesso art. 111 Cost. a prevederne la possibilità di deroga per effetto del consenso dell’imputato, in questo caso implicito nella richiesta di giudizio abbreviato.

  2. - Con ordinanza del 19 gennaio 2000 (r.o. n. 305 del 2000) il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 101, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: 1) dell’art. 438, commi 1 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’imputato venga ammesso al giudizio abbreviato a seguito di semplice richiesta, senza alcuna preliminare delibazione da parte del giudice; 2) degli artt. 438, commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che alla richiesta dell’imputato, non soggetta ad alcuna verifica da parte del giudice, consegua la riduzione di un terzo della pena; 3) dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui consente l’utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel rito ordinario; 4) dell’art. 441, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in udienza camerale, salvo che tutti gli imputati richiedano che si svolga in udienza pubblica.

    Il giudice a quo, premesso in fatto che l’imputato aveva chiesto la definizione del procedimento con il rito abbreviato, in primo luogo rileva che l’opzione legislativa di rimettere in via esclusiva ad una sola delle parti la scelta del rito, senza alcun controllo di <> da parte del giudice, contrasta con l’art. 102, primo comma, Cost., che <>, e ciò tanto più quando la scelta sulle modalità di definizione del procedimento é destinata ad incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

    La mancata attribuzione al giudice di un potere di controllo sulla richiesta formulata dall’imputato sarebbe inoltre lesiva dell’art. 3 Cost. se confrontata con la diversa disciplina prevista per l’ipotesi in cui l’imputato subordini la richiesta di giudizio abbreviato a integrazione probatoria; in questo caso infatti il giudice può, ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., rigettare la richiesta di giudizio abbreviato, esercitando un potere che, secondo il rimettente, irragionevolmente gli viene sottratto nell’altra situazione sostanzialmente identica.

    In secondo luogo il rimettente denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 438, commi 1 e 4, e 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che alla richiesta dell’imputato, non soggetta ad alcun controllo del giudice, consegua la riduzione di un terzo della pena o la sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione di anni trenta.

    La riduzione derivante dalla scelta del rito, per essere conseguenza anch’essa di una manifestazione di volontà unilaterale, violerebbe infatti non solo l’art. 102 Cost., posto che la determinazione in concreto della pena é atto di giurisdizione che spetta al giudice ed é affidato al suo potere discrezionale ai sensi dell’art. 132 cod. pen., ma anche gli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., che impongono che la pena, determinata in base al principio di proporzionalità, sia altresì ragguagliata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole.

    La prevista diminuzione di un terzo...

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