Sentenza nº 136 da Constitutional Court (Italy), 17 Maggio 2001

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione17 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 136

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 23 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il 20 e il 14 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, il 9 febbraio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, il 29 marzo 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il 27 gennaio 1999 (n. 7 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il 7 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 27 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il 21 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il 7 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 23 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato, il 21 maggio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, l'8 luglio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, il 14 aprile 1999 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 24 e il 10 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, il 9 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte e il 24 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai numeri 631, 741, 327, 328, 397, 399, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 440, 482, 650, 740 e 747 del registro ordinanze 1999, ed ai numeri 6, 22, 36, 378, 379, 423, 424, 542 e 717 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23, 29, 35, 37, 39, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1999 e numeri 3, 4, 5, 6, 8, 27, 30, 41 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Cressati Cosima e di Argiolas Franco, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l’avvocato Paolo Montaldo per Cressati Cosima e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza iscritta al n. 631 r.o. del 1999 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel corso di un giudizio, instaurato contro il Ministero del tesoro, la Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un gruppo di dipendenti civili dello Stato per ottenere - previo annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali, anteriori e successivi, che, invece, l’avevano negato - il riconoscimento del diritto alla percezione (con decorrenza dalla data di spettanza) degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme loro corrisposte a titolo di benefici economici, stipendiali ed accessori, per effetto dell’inquadramento nei loro riguardi disposto in forza della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

    L’ordinanza enuncia che, essendo stati i ricorrenti inquadrati in via definitiva con effetto retroattivo a decorrere dal 13 luglio 1981, l’amministrazione aveva corrisposto i benefici derivanti dall’inquadramento in ritardo, non solo rispetto a quel termine, ma anche rispetto alla data dell’adozione dei decreti di reinquadramento, senza, peraltro, procedere al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria >, lasciando poi senza risposta l’istanza per ottenere detto pagamento. Era seguita l’instaurazione del giudizio da parte dei ricorrenti, i quali avevano sostenuto l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione.

    Ciò premesso, il rimettente, dopo aver dato atto che sulla questione della spettanza degli interessi e della rivalutazione monetaria si era consolidata una giurisprudenza favorevole del giudice amministrativo, assume che l’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 - di cui ritiene di dover fare applicazione e a cui attribuisce natura di norma retroattiva e di interpretazione autentica (in quanto sancirebbe - a suo dire - che il diritto dei pubblici dipendenti a detti accessori, per effetto del suddetto inquadramento, non sarebbe mai sussistito) - violerebbe:

    1. l’art. 3 Cost., in quanto, pur enunciando un intento di interpretazione autentica, avrebbe invece introdotto una nuova disciplina, contrastante con il principio - comune non solo ad ogni credito di lavoro, ma a qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua origine - della parità di trattamento dei cittadini relativamente alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sui crediti, senza, peraltro, che la discriminazione sofferta dai pubblici dipendenti sia assistita da una razionale giustificazione, non apparendo ragionevole l’esclusione del diritto alla percezione dei citati accessori sugli emolumenti derivanti dall’inquadramento, poichè essi non si differenzierebbero dagli altri debiti retributivi contratti dall’Amministrazione;

    2. l’art. 36 Cost., in quanto, per la natura retributiva delle somme su cui vengono negati gli accessori, sarebbe leso il principio di proporzionalità fra retribuzione e prestazione lavorativa;

    3. l’art. 97 Cost., in quanto si consentirebbe alla pubblica amministrazione di eludere le normali conseguenze del ritardo nella corresponsione degli emolumenti.

    Circa la rilevanza della questione, il rimettente osserva che, alla stregua della norma denunciata, le domande dei ricorrenti dovrebbero essere respinte.

  2. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 440 e 747 r.o. del 1999 lo stesso Tribunale amministrativo regionale del Lazio (in diversa composizione) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del solo art. 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., in due giudizi intentati contro il Ministero dei beni culturali e ambientali da dipendenti che rivendicano interessi e rivalutazione sulle somme riscosse per effetto di inquadramento ex legge n. 312 del 1980. La violazione dell’art. 3 viene lamentata sotto il profilo che i dipendenti dei ministeri soffrirebbero una discriminazione, sia rispetto alla generale valenza del principio dell’attualizzazione dei crediti di lavoro, sia perchè di tale principio sarebbe negata - in modo del tutto illogico - l’applicazione rispetto ad una determinata specie di crediti del settore del pubblico impiego. La violazione dell’art. 36 sussisterebbe perchè l’attualizzazione dei crediti di lavoro sarebbe essenziale, specie in tempi di alta inflazione, per assicurare la proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto, in caso di ritardata corresponsione.

  3. - Con l’ordinanza iscritta al n. 650 r.o. del 1999 sempre il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale del solo art. 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998 in un giudizio intentato da numerosi dipendenti di amministrazioni dello Stato contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del tesoro ed il Ministero della giustizia per ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme ottenute per effetto del tardivo inquadramento ex legge n. 312 del 1980. Il rimettente - dopo avere rilevato che la rivendicazione dei ricorrenti sarebbe stata parzialmente fondata e precisamente a decorrere dall’8 novembre 1988, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione della Commissione paritetica di cui all’art. 10 della suddetta legge - ha osservato di non poter accogliere la domanda neppure entro tali limiti, per effetto della sopravvenienza della norma denunciata.

    L’ordinanza, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione - che ha reputato rilevante solo con riguardo al comma 4 della norma denunciata, in quanto i ricorrenti non avrebbero ricevuto alcuna somma a titolo di accessori e non sarebbero esposti al recupero di essa, disciplinato dal comma 5 - premette che la norma denunciata non avrebbe carattere interpretativo, ma efficacia innovativa, e, dopo avere rilevato che in quella veste la norma non lederebbe la sfera del potere giurisdizionale, ha ravvisato una violazione degli artt. 3 e 36 Cost., individuando la violazione della prima norma nella discriminazione determinatasi a carico dei dipendenti dei ministeri - sia rispetto agli altri dipendenti pubblici, sia in generale rispetto a tutti gli altri lavoratori - per la mancata applicazione del principio dell’adeguamento nel tempo del valore della retribuzione, essendosi così trattate in modo diverso situazioni uguali. Sul punto il rimettente ha invocato la sentenza di questa Corte n. 327 del 1999, osservando che il principio da essa affermato, pur relativo a crediti previdenziali, a maggior ragione dovrebbe valere per quelli retributivi. L’art. 36 Cost. sarebbe, invece, violato per la lesione del principio di integrità ed effettività della retribuzione.

  4. - Con l’ordinanza iscritta al n. 741 r.o. del 1999 e con quella n. 740 r.o. del 1999 il Tribunale amministrativo regionale della Toscana - rispettivamente nel corso di un...

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