Ordinanza nº 168 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 2001

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione28 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.168

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra, iscritta al numero 562 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Massi Enzo nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l’avvocato Italo Pederzoli per Massi Enzo e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di una controversia in materia pensionistica, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui limita l’attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetti alla commutazione telefonica, con esclusione quindi dei dipendenti di altre amministrazioni – ed in particolare, nel caso di specie, della Corte dei conti - adibiti alle medesime mansioni;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe innanzitutto disatteso i criteri direttivi indicati nella norma di delega di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il...

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