Sentenza nº 170 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 2001

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione31 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.170

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al numero 5 del registro ricorsi 1999.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 21 gennaio 1999, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 8, numeri 21) e 29), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonchè all’art.4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura).

  2. - Premette la Provincia ricorrente che essa, ai sensi dell’art. 8, numeri 21) e 29), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dispone di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura e di formazione professionale e che, per effetto del successivo art. 16 dello statuto citato, gode anche delle correlate potestà amministrative.

    Esercitando tali poteri, con legge della Provincia di Trento 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), oggetto nel tempo di successive modifiche, essa ha disciplinato organicamente gli interventi di promozione e valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura, prevedendo, anche in applicazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2328/91, del 15 luglio 1991, sia agevolazioni in favore del primo insediamento dei giovani imprenditori agricoli - individuando anche i criteri e le modalità di accesso ad esse - che corsi di qualificazione professionale agli stessi destinati.

    Soggiunge la ricorrente di essere intervenuta anche con riferimento al settore della formazione professionale in agricoltura, attualmente disciplinato dagli artt. 44 e 45 della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre 1988, n. 16561 (Testo unico delle disposizioni di cui alla legge prov. 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni), anch’essa oggetto nel tempo di successive ulteriori modifiche.

  3. - Tale essendo in materia l’assetto normativo provinciale, é intervenuta la legge n. 441 del 1998, oggetto della censura di incostituzionalità.

    Detta legge, adottata in applicazione del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/97, del 20 maggio 1997, viene impugnata nella parte in cui prevede:

    1. all’art. 1, comma 1, che "le disposizioni [in essa contenute] costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica";

    2. all’art. 3, comma 5, che il "Ministro per le politiche agricole, d’intesa con le regioni, é autorizzato a stipulare accordi o convenzioni" con università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali per lo svolgimento di corsi di preparazione professionale dei giovani agricoltori;

    3. all’art. 4, comma 3, che la Cassa per la formazione della proprietà contadina può realizzare "programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili" in favore dei giovani agricoltori;

    4. all’art. 12, che il Ministro per le politiche agricole provvede, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dopo aver sentito la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili e degli ordini e collegi professionali del settore, "ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea" le disposizioni della legge n. 441 del 1998;

    5. all’art. 14, comma 6, che il Governo é autorizzato a disciplinare con proprio regolamento, adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e delle finanze, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti alla introduzione della contabilità nelle aziende agricole previsti dall’art. 13 del regolamento (CE) n. 950/97.

  4. - Sostiene la Provincia ricorrente la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 in quanto, invece di attribuire valenza di "norme fondamentali di riforma economico-sociale" solamente ai principi ispiratori della legge, conferisce tale qualifica a tutte le disposizioni in essa contenute, costituendo, in tal modo, ciascuna di esse un vincolo rilevante nei rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale.

    Con riferimento all’art. 3, comma 5, della stessa legge le censure della Provincia hanno ad oggetto la attribuzione al Ministro per le politiche agricole di competenze, sia decisionali che di gestione, in materia di formazione professionale, riservata alla legislazione esclusiva della...

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