Sentenza nº 291 da Constitutional Court (Italy), 22 Maggio 2001

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione22 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 291

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del Comune di San Remo), convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125; del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del Comune di Campione), convertito in legge 8 maggio 1933, n. 505; del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo), convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62; della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) e della legge <> [recte: 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta)] e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania sul ricorso proposto dal Comune di Taormina contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dei Comuni di Taormina, Venezia, Campione d'Italia e San Remo, nonchè gli atti di intervento della Regione Valle d'Aosta, dei Comuni di Montecatini Terme, Bagni di Lucca, Anzio, Capri, dell'A.N.I.T. - Associazione Nazionale per l'Incremento Turistico - e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Piero d'Amelio e Paolo Turiano Mantica per il Comune di Taormina, Federico Sorrentino per il Comune di Venezia e per il Comune di San Remo, Ruggero Tumbiolo per il Comune di Campione d'Italia, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Piero d'Amelio per i Comuni di Montecatini Terme, Bagni di Lucca, Anzio, Capri e l'A.N.I.T. e l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del Comune di San Remo), del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del Comune di Campione), del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) e della legge <> [recte: 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta)], nella parte in cui non prevedono in via generale ed astratta il potere del Ministro dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio per il bilancio dello Stato, i Comuni ad adottare tutti i provvedimenti necessari per potere addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, con espressa elencazione dei divieti derogabili, tra i quali quello di aprire case da gioco, e delle situazioni tenuto conto delle quali il predetto Ministro può rilasciare la predetta autorizzazione.

    1.1. — Il giudizio principale ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Ministro dell'interno ha negato al Comune di Taormina l'autorizzazione ad istituire una casa da gioco, affermando di non essere titolare del relativo potere. Secondo il giudice rimettente, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe la pronuncia del provvedimento cautelare, tenuto conto del progressivo aggravamento del danno causato al ricorrente dal mancato godimento dei benefici di bilancio e di sviluppo economico-occupazionale connessi all'apertura della casa da gioco.

    1.2. — In ordine alla sussistenza della propria giurisdizione, il Tar, premesso che la questione relativa all'eventuale carenza di una posizione soggettiva azionabile attiene al merito piuttosto che alla giurisdizione, precisa che comunque l'interesse fatto valere dal Comune di Taormina non ha ad oggetto il compimento di un atto incompatibile con l'ordinamento, in quanto altri Comuni ne hanno ottenuto il riconoscimento ad opera delle norme impugnate, che introducono deroghe al divieto di esercizio del gioco d'azzardo, penalmente sanzionato. Si tratta pertanto di un interesse legittimo di natura pretensiva, avente ad oggetto il conseguimento di un determinato "bene della vita", e correlato al potere ministeriale di valutare discrezionalmente la sussistenza delle ragioni di deroga previste dalle norme impugnate, subordinatamente alla dichiarazione di incostituzionalità di queste ultime.

    1.3. — Nel merito, il...

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