Ordinanza nº 300 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2001

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione25 Luglio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 300

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Preverin Giovanni contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio pensionistico promosso per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata debba essere inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede (al secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni per il solo caso di parkinsonismo;

che nel giudizio pendente davanti alla Corte dei conti il ricorrente, militare in servizio di leva fino al 25 luglio 1986, aveva presentato la domanda in data 21 settembre 1994, sicchè il giudice di primo grado l’aveva respinta per tardività;

che la Corte dei conti, in sede di gravame, disponeva l’acquisizione di un parere da parte del Collegio medico del Ministero della sanità, secondo cui la malattia della sclerosi multipla consiste in una patologia cronica a decorso subdolo, di natura remittente e progressiva, sicchè é ben possibile che l’interessato non abbia potuto accorgersene entro il quinquennio successivo alla cessazione dal servizio;

che pertanto, in virtù dell’indubbio parallelismo...

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