Sentenza nº 317 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2001

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione27 Luglio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 317

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agri-coltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo, promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 14 luglio 1999, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 24 registro ricorsi 1999.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e l’Avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — La Regione Lombardia ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". L’impugnativa investe il decreto legislativo nella sua interezza e si appunta ulteriormente sugli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13, comma 1.

    Il decreto n. 165 é impugnato innanzitutto nell’intero testo per violazione della delega contenuta nell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), con la quale si autorizzava il Governo a riordinare, sopprimere e fondere Ministeri ed amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo [comma 1, lettera a)] e a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza [comma 1, lettera b)]. In attuazione di tale delega, il d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale), aveva provveduto a sopprimere il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e ad istituire contestualmente il Ministero per le politiche agricole, disponendo il trasferimento alle Regioni di gran parte delle funzioni affidate in precedenza al Ministero soppresso. Il medesimo decreto aveva inoltre ordinato la soppressione degli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, con effetto a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti delegati attuativi dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997.

    Secondo la ricorrente la logica ispiratrice di tali atti normativi, volta alla decentralizzazione delle funzioni tradizionalmente svolte a livello statale in materia di agricoltura, sarebbe stata tradita dal decreto impugnato, che avrebbe conservato una organizzazione centralistica del comparto agroalimentare, con conseguente violazione dell’art. 76 della Costituzione. Risulterebbero inoltre superati i limiti costituzionalmente posti all’esercizio di funzioni statali in materia di agricoltura, in quanto la completa estromissione delle Regioni dalla partecipazione alla gestione del settore della regolazione dei mercati e del coordinamento delle politiche agricole si porrebbe in contrasto con lo schema predisposto dal legislatore delegante, il quale prevedeva che la gestione del settore agricolo fosse completamente demandata alle Regioni, con riserva allo Stato dei soli compiti normalmente imposti dal principio di sussidiarietà. Il mantenimento in capo all’AGEA di incisive funzioni di gestione operativa determinerebbe anche lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, con pregiudizio delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura.

    Oltre alla impugnazione dell’intero testo, il decreto n. 165 é specificamente censurato in alcuni suoi articoli.

    Quanto agli artt. 1 e 2, con i quali si dispone, rispettivamente, la soppressione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e la istituzione dell’AGEA, la ricorrente ne denuncia il contrasto con gli artt. 3, 5, 76, 97, 115, 117, 118 della Costituzione. Secondo la Regione Lombardia, poichè la riserva posta a favore dello Stato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 é limitata alle funzioni di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di interventi di regolazione dei mercati, alle Regioni dovrebbe essere riconosciuta la generalità dei poteri di gestione nel settore degli aiuti all’agricoltura. Le disposizioni censurate, che collocano l’AGEA in una posizione preminente rispetto a quella regionale quanto ai poteri di gestione, sarebbero dunque irragionevoli e incoerenti con la filosofia sottesa ai decreti legislativi citati.

    Altra censura ha ad oggetto gli artt. 3, commi 1 e 4, e 4, che si assumono lesivi degli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

    L’art. 3, comma 1, stabilisce che l’Agenzia rappresenta "l’organismo di coordinamento" di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 729/70 (come modificato dall’art. 1 del regolamento CE n. 1287/95), agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA) ed é responsabile nei confronti dell’Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonchè degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. Il quarto comma del medesimo articolo, pure censurato, attribuisce all’Agenzia funzioni di organismo pagatore per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa comunitaria e finanziati dal FEOGA, fino alla istituzione a livello regionale e al riconoscimento degli organismi pagatori. L’art. 4, a sua volta, elenca i compiti della nuova agenzia ed espressamente dispone il subentro dell’AGEA in tutte le attribuzioni di rilievo nazionale precedentemente riconosciute in capo all’AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari. Secondo la ricorrente, con le anzidette disposizioni sarebbero state accentrate nell’AGEA non solo le funzioni di coordinamento, ma tutte le attività amministrative propriamente decisorie ed esecutive in materia di finanziamenti per l’agricoltura e di interventi sui mercati agricoli, con lesione dell’autonomia regionale. L’accentramento e la concentrazione in capo all’agenzia delle funzioni di organismo pagatore e di coordinamento sarebbero contrari alla stessa normativa comunitaria, e segnatamente all’art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE 729/70 poco sopra citato, dal quale sarebbe possibile desumere, in primo luogo, che solo qualora gli organismi pagatori effettivamente istituiti siano più di uno sorgerebbe la necessità di un controllo pubblico e quindi si giustificherebbe la presenza di una autorità centrale con funzione di coordinamento e, secondariamente, che dovrebbe comunque essere interdetta la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto dei compiti di organismo pagatore e di organismo di coordinamento.

    Una ulteriore censura regionale investe i commi 2 e 3 del medesimo art. 3. Il comma 2 demanda al Ministero per le politiche agricole, sentita la Commissione europea e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di determinare un limite al numero degli organismi pagatori e di stabilire le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento; il comma 3 dispone che gli organismi pagatori debbano essere istituiti dalle Regioni e che debbano ottenere il riconoscimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l’AGEA. La ricorrente contesta l’attribuzione allo Stato del compito di stabilire discrezionalmente un limite numerico all’istituzione di organismi pagatori, che, in assenza di indici sicuri, ricavabili da norme di rango primario, potrebbe determinare irragionevoli sperequazioni tra Regione e Regione; inoltre ritiene che i criteri di riconoscimento degli organismi pagatori non dovrebbero essere posti a livello statale, ma che piuttosto ciascuna Regione dovrebbe essere messa in condizione di poter dare autonomamente attuazione alla normativa comunitaria, che definirebbe già, in modo sommario, le caratteristiche che gli organismi pagatori devono presentare.

    E’ impugnato l’art. 5, comma 3, per violazione degli artt. 3, 5, 11, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. La disposizione censurata, che conferisce all’AGEA la facoltà di avvalersi, in mancanza dell’istituzione o nelle more del riconoscimento degli organismi pagatori e previa intesa con le Regioni, degli uffici di queste ultime per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, afferma di porsi in attuazione di quanto prescritto dal regolamento CE n. 1663/95, punto 4 dell’allegato, ove si afferma che la funzione di autorizzazione dei pagamenti e/o il servizio tecnico "possono essere delegati in tutto o...

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