Sentenza nº 334 da Constitutional Court (Italy), 05 Ottobre 2001

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione05 Ottobre 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.334

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo VARI Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole dellí11 settembre 1999, n. 401, concernente "Regolamento recante norme di attuazione dellíart. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2000.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e líavvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole dellí11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dellíart. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), assumendo la violazione di diversi parametri statutari (artt. 8, numero 21), 9, numero 9), e 16 dello Statuto; artt. 3 e 4 delle norme di attuazione recate dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386) oltrechË la violazione dei principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potest‡ legislativa provinciale nonchË in materia di atti di indirizzo e di coordinamento.

    Premette la ricorrente che líart. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dellíart. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), nellíistituire un regime di aiuti a favore delle imprese agricole volti a favorire il risparmio energetico ed incentivare líutilizzo di fonti rinnovabili di energia, ne ha demandato la puntuale disciplina ad un successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato e con quello dellíambiente, díintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso decreto, rileva la ricorrente, contiene, tuttavia, allíart. 16 una "norma di salvaguardia" con cui si dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalit‡ del decreto stesso "nellíambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti".

    Sarebbe, quindi, evidente, ad avviso sempre della ricorrente, che il decreto impugnato, in quanto...

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