Sentenza nº 437 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 2001

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione28 Dicembre 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.437

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, notificati il 29 gennaio 2001, depositati in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritti ai nn. 15 e 16 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con due ricorsi di identico tenore, entrambi notificati il 29 gennaio 2001 e depositati nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 2001, la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), là dove, nel disciplinare l’alimentazione del Fondo regionale di protezione civile, non mantiene l'impegno assunto dallo Stato di costituire un fondo della dimensione di 1.000 miliardi di lire e comporta oneri a carico dei bilanci regionali ovvero riduzioni di trasferimenti dallo Stato alle Regioni; questione sollevata assumendo la violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 della Costituzione) nonchè dei principi di ragionevolezza, di autonomia finanziaria delle Regioni e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione (articoli 119 e 118 della Costituzione).

    In materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle Regioni sono attribuite molteplici funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, l'attuazione di interventi urgenti in relazione a certi eventi, la formulazione di indirizzi per i piani provinciali di emergenza, l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, lo spegnimento degli incendi boschivi, l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

    Osservano le ricorrenti che, in sede di discussione sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – emanati ai sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – relativi alla individuazione e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città, nelle sedute del 16 marzo e del 3 agosto 2000, ebbe ad esprimere parere favorevole condizionandolo però all'impegno, confermato da parte del Governo, di istituire un fondo nazionale di 1.000 miliardi di lire a favore delle Regioni e degli enti locali per i compiti di protezione civile.

    Le Regioni ricorrenti si dolgono che le disposizioni denunciate disattendano quanto concordato in sede di Conferenza unificata, giacchè il fondo non é di 1.000 miliardi di lire e non é interamente finanziato dallo Stato. E’ previsto infatti dal comma 16 dell’art. 138 che "il Fondo é alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento é subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale". Il comma 17, poi, stabilisce che "in sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al fondo di cui al comma 16 é assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge", ossia di somme destinate alla viabilità di interesse regionale.

    Lo Stato avrebbe provveduto ad istituire il Fondo per la protezione civile, ma avrebbe previsto di contribuire ad esso solo per una parte ridotta (rispetto all'impegno preso), ed avrebbe accollato la maggior parte degli oneri alle stesse Regioni, privandole delle risorse ad esse appena riconosciute in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

    Con il primo motivo le Regioni lamentano la violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 Cost.), attesa la mancata osservanza dell’impegno concordato.

    Non rileverebbe che l'impegno violato sia stato preso a livello governativo e che la violazione di tale impegno sia, invece, opera del legislatore, cioé di un organo statale diverso da quello che ha assunto l'impegno, giacchè tale differenza – osservano le ricorrenti – non potrebbe condurre a non dare seguito a quanto concordato, pena la privazione di ogni significato dei meccanismi di concertazione istituzionale tra i soggetti titolari di competenze costituzionali.

    Nei confronti delle Regioni, lo Stato-persona si presenterebbe in veste unitaria. Una volta assunto un impegno preciso in sede governativa, lo Stato non potrebbe poi semplicemente liberarsene mutando l'organo con cui agisce; l'impegno preso fonderebbe una legittima aspettativa nelle Regioni, e la sua violazione si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione.

    Le ricorrenti escludono di voler attribuire alla legge del Parlamento un ruolo subordinato di mera ratifica di decisioni assunte altrove, nè intendono affermare una presunta intangibilità delle posizioni espresse dalle istanze rappresentative delle Regioni, essendo consapevoli che, nell'attuale assetto costituzionale, l'organo rappresentativo delle Regioni non ha un ruolo costituzionale riconosciuto, paragonabile a quello che esso ha in altri ordinamenti di tipo federale, capace di condizionare direttamente la volontà legislativa. Tuttavia, e soprattutto quando il Parlamento opera non...

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