Sentenza nº 4 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2000

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione12 Gennaio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 4

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge regionale siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), nonchè dei seguenti altri articoli della stessa legge: combinato disposto degli artt. 19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, e 18, comma 1; degli artt. 17, comma 6; 18, comma 3; 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998; 22, come modificato dall'art. 8 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, e 26, comma 4, come modificato dall'art. 11 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1997 ed il 16 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti da Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri contro l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione Siciliana, iscritte al n. 312 del registro ordinanze 1998 e al n. 298 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri nonchè l'atto di intervento della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Girolamo Calandra e Alessio Petretti per Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Silvana Oddo per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1.1.- Con ordinanza del 27 novembre 1997 (R.O. n. 312 del 1998), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, nel corso di un giudizio fra Legambiente - comitato regionale siciliano e Associazione Italiana per il World Wildlife Found (WWF) - Delegazione Sicilia contro l’Assessorato per l’agricoltura e le foreste della Regione Siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), denunciando violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dell'art. 10 della Costituzione, in relazione alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che il giudizio principale ha ad oggetto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 2 settembre 1997, con il quale si é provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione, per la stagione 1997-1998. Atteso che il gravame proposto dalle parti ricorrenti si fonda, in modo esclusivo, sulla asserita incostituzionalità della norma denunciata, di cui il decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione, il giudice rimettente richiama quella giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale "la dedotta incostituzionalità di una norma può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di un'eventuale pronuncia cautelare" (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367 del 1991).

Si conclude, pertanto, per la sussistenza della rilevanza, dato che soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale consentirà al Collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sia sulla domanda cautelare (che nella specie risulta temporaneamente accolta, con separata ordinanza, sino alla prima Camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del presente giudizio), sia sul merito del ricorso.

1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rammenta che la legge statale n. 157 del 1992 contiene prescrizioni che comportano per la Regione l'obbligo:

1) di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio, delimitando le zone da destinare alla protezione della fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia, nonchè le aree in cui la Regione medesima può promuovere forme di gestione programmata della stessa caccia (art. 10);

2) di approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo regolamento di attuazione, ripartendo il territorio destinato alla caccia programmata in ambiti "di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" (art. 14, commi 1 e 7, della stessa legge).

L'ordinanza ricorda, altresì, che il già menzionato art. 14 della legge n. 157 del 1992 stabilisce, al comma 16, che, a partire dalla stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le aree nelle quali l'attività di caccia é consentita in forma programmata ovvero é riservata alla gestione privata, oppure non é consentita.

Rilevato che non solo tale pianificazione non é avvenuta, ma non sono stati neppure istituiti quegli organismi tecnici previsti dalla predetta normativa, il cui apporto é necessario per l'attuazione dei piani, l'ordinanza osserva che la legge regionale n. 33 del 1997, mentre "non ha sostanzialmente recepito alcuna prescrizione del legislatore statale" ha, invece, con la disposizione denunciata, autorizzato l'Assessore regionale ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente, con relativo ampliamento dell'arco temporale della stagione faunistica. E ciò apportando i necessari aggiornamenti, "nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio" e "prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio".

Nel sottolineare la violazione operata dal legislatore siciliano del termine perentorio ("a partire dalla stagione venatoria 1995-1996") posto dalla legge n. 157 del 1992 per l'indicazione, da parte dei calendari venatori, delle zone nelle quali ammettere, in forme diverse, l'attività venatoria nonchè di quelle nelle quali tale attività é da considerare vietata, il rimettente osserva che la legge statale viene a caratterizzarsi come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa é dato identificare, la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia. Donde la lamentata violazione dell'art. 14 dello statuto speciale, non superabile in virtù della qualificazione di disposizione transitoria data alla norma impugnata.

Quest'ultima si porrebbe in contrasto anche con l'art. 10 della Costituzione, sotto il profilo della violazione degli obblighi internazionali, atteso che l'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992, recepisce integralmente le direttive CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e costituisce adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi posti dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

1.4.- Si é costituito in giudizio il comitato regionale siciliano della Legambiente, unitamente all'Associazione Italiana per il World Wildlife Found (WWF), chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

Sotto il profilo della rilevanza, la memoria, ricordata la giurisprudenza costituzionale secondo la quale la rilevanza stessa va valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale, afferma che le parti sono non solo titolari di un preciso interesse morale alla salvaguardia ed integrità del patrimonio faunistico, ma anche di un interesse dalle evidenti connotazioni patrimoniali e materiali alla pronunzia di merito, alla luce della possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 349 del 1986.

Anche il fatto che la legge n. 157 del 1992 costituisca ricezione di diverse direttive CEE in tema di prelievo venatorio rafforzerebbe - secondo le prospettazioni della memoria di costituzione - l'interesse patrimoniale delle associazioni deducenti ad ottenere una pronuncia dal TAR.

Nel merito, le associazioni sostengono "l'evidente incompatibilità" tra quanto previsto nella norma denunciata e l'intero complesso normativo statale, relativamente alla gestione programmata della caccia, di cui agli artt. 10 e seguenti della legge n. 157 del 1992.

Ci si troverebbe in presenza, secondo le parti costituite, di una vanificazione dell'intero impianto di detta legge da parte del legislatore siciliano ed, in particolare, delle finalità di bilanciamento tra interessi legati all'attività venatoria ed interessi legati alla protezione della fauna che, proprio nella pianificazione, devono trovare adeguata composizione e soddisfacente punto di equilibrio (cfr. sentenza n. 448 del 1997).

Nè si può giungere a conclusioni diverse, considerando "transitoria" la previsione dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Siciliana n. 33 del 1997.

Al riguardo, viene fatto osservare come non uno degli adempimenti previsti dall'art. 36 della legge n. 157 del 1992 sia stato realizzato dalla Regione Siciliana, che si é limitata a porre in essere la criticata norma "transitoria", senza considerare che il rispetto dei termini previsti...

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