Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 15 Febbraio 2000

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione15 Febbraio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 23 aprile 1998 emanato dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, recante "Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia", promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 6 agosto 1998, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1998.

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e la successiva revoca;

udito nell’udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l’avv. Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 6 agosto 1998, la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l’annullamento del decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il 23 aprile 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 1998), relativo ai requisiti di qualità delle acque ed alle caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

    La Regione Veneto chiede che si dichiari che spetta ad essa, in via generale ed esclusiva, definire le migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili, da applicare agli impianti industriali esistenti che scarichino nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ed approvare i progetti di adeguamento finalizzati all’eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno da presentarsi da parte dei titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti. La Regione chiede che, di conseguenza, si annulli il decreto nella parte indicata come invasiva delle proprie competenze, previa sospensione di tale atto.

    Il decreto del Ministro dell’ambiente fissa (nel punto 1) gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, per assicurare la protezione della vita acquatica e l’esercizio delle attività di pesca, molluschicoltura e balneazione, indicando in apposita tabella i valori ammessi. Il decreto rinvia (nel punto 2) ad un successivo provvedimento dello stesso Ministro dell’ambiente (da adottare su proposta di una commissione tecnica composta da membri designati anche dalla Regione Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Venezia) per la fissazione dei carichi massimi ammissibili complessivi e netti di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante, compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati. Lo stesso decreto stabilisce inoltre (nei punti 3 e 4) procedure (alle quali partecipano la Regione Veneto, le province ed i comuni interessati) per l’aggiornamento dei valori limite stabiliti dalle norme di tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque (d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962), in attuazione di quanto prevedono le norme relative agli interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206). Il decreto prevede infine (nel punto 5) la definizione, sulla base della proposta della commissione tecnica già menzionata, dei carichi massimi ammissibili complessivi e netti per tutte le diverse forme di inquinamento, la fissazione di nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che versano nella laguna e nel bacino scolante, la definizione dei tempi e delle modalità tecniche per l’adeguamento degli scarichi esistenti e per la revisione delle relative autorizzazioni tenendo conto delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili.

    Nella parte denunciata dalla Regione Veneto (il punto 6), il decreto del Ministro dell’ambiente...

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