Sentenza nº 8247 da Council of State (Italy), 17 Dicembre 2009

Data di Resoluzione17 Dicembre 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR UMBRIA - PERUGIA PRIMA SEZIONE n. 00522/2008, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE ORGANICO DELL'ISTITUTO PER CIECHI DI ASSISI - A.S. 2008-2009.

Sul ricorso numero di registro generale 9332 del 2008, proposto da:

dai signori Giovanfrancesco SCULCO, Roberta ALESSANDRETTI, Domenico ASCANI, Angela Chiara BALANI, Maurizio BIAGIONI, Anna Maria BUSTI, Stefania CAPORALI, Oriana FREDDII., Nadia LUNGAROTTI, Anna Rita MARIANI MARINI, Silvana PIRRI, Paola SCANU, Lina INDOLFI, Rosita FRANCHI, Anna MARANI, Silvana TRABALZA, Mauro RAVANELLI, Michela SPATERNA, Laura NARDELLI, Gianluca GIANNINI, Maria Maddalena LAMBERTI, Massimiliano BELLATALLA, Francesca PINCHI, Maria Teresa MACELLARI, Cinzia PACIOSELLI, Michela VISCIOLA, Stefania CRUCIANI, Silvia SEVERI PIERINI e Beatrice CILENTO tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Busiri Vici e Pasquale Di Rienzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale G.Mazzini, 11;

-Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore;

-Ufficio scolastivo regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-Ufficio scolastico provinciale di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Filippo Satta ed Emanuela Stramaccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio Satta & Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;

-Istituto autonomo comprensivo di scuola elementare e media speciale per ciechi di Assisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Di Rienzo e Masini, quest'ultima, per delega dell'avv.to Satta.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  1. L'Istituto autonomo comprensivo di scuola elementare e media speciale per ciechi di Assisi (di seguito ?Istituto comprensivo?), creato nell'ambito dell'ente ecclesiastico riconosciuto -Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi (di seguito ?Serafico?)- è stato statizzato con la legge n. 1463 del 1952 (recante ?Statizzazione delle scuole elementari per ciechi?). Esso ha il compito di prestare il servizio scolastico ai ragazzi non vedenti pluriminorati assistiti dal Serafico e generalmente ospitati presso questo, sicché i due enti, con distinte funzioni, operano in linea di principio in favore dei medesimi soggetti.

    In attuazione della legge citata il 30 maggio 1973 tra il Provveditore agli studi di Perugia e l'Istituto Serafico è stata stipulata una convenzione con cui l'Istituto si impegnava a continuare a fornire alla scuola elementare i necessari supporti logistici.

    Con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 12 ottobre 1977, seguito dal decreto ministeriale 22 agosto 1983, il complesso delle classi di scuola materna, elementare e media funzionanti presso l'Istituto Serafico è stato riconosciuto come ?Istituzione speciale sperimentale? e si è provveduto alla disciplina delle sue funzioni ed organi, operando esso di conseguenza ai sensi del d.P.R. n. 419/1974 (recante norme sulla ?Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti ?).

  2. I ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell'Amministrazione scolastica impiegati presso l'Istituto comprensivo, con ricorso n. 147 del 2008...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT