Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 2000

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione21 Aprile 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo †MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido †NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse il 29 giugno (n. 2 ordinanze) e il 9 ottobre 1998 dalla Corte díappello di Trieste e il 6 novembre 1999 dal Tribunale di Brescia rispettivamente iscritte ai numeri 733, 734 e 906 del registro ordinanze 1998 ed al numero 731 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dellíanno 1998, n. 2, prima serie speciale, dellíanno 1999 e n. 3, prima serie speciale, dellíanno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe S.p.A. e della Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A. ed altre, della FAREM S.p.A. e dellíINNSE Cilindri s.r.l., nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Raffaele Mistura per la Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe S.p.A. e per líAcciaieria Fonderia Cividale S.p.A. ed altre, Raffaele Mistura e Giuseppe Guarino per la FAREM S.p.A., Raffaele Mistura per líINNSE Cilindri s.r.l. e líAvvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse le prime due il 29 giugno 1998 e la terza il 9 ottobre 1998, la Corte díappello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 53 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma, ponendo a carico di chi agisca per la ripetizione di imposte di consumo indebitamente corrisposte líonere di provare documentalmente il mancato trasferimento del peso di tali imposte su altri soggetti, non differenzia líonere probatorio a seconda della specifica attivit‡ díimpresa, nel cui ambito díesercizio le imposte siano state pagate.

    1.1. In merito alla rilevanza della questione la Corte rimettente osserva che i tre giudizi hanno ad oggetto appelli proposti dallíamministrazione finanziaria avverso sentenze di condanna al rimborso di somme indebitamente dalla stessa percepite a titolo di addizionale allíimposta erariale di consumo sullíenergia elettrica e che il mancato assolvimento da parte del solvens dellíonere probatorio di cui alla norma censurata Ë stato dedotto quale motivo di gravame.

    1.2. La non manifesta infondatezza della questione discenderebbe poi - ad avviso del giudice rimettente - dal fatto che le parti private nei tre giudizi esercitano attivit‡ díimpresa nel settore siderurgico ed utilizzano pertanto líenergia elettrica nel processo produttivo di un bene il cui prezzo finale Ë soggetto al variare dei costi di vari componenti base ed Ë comunque stabilito dal mercato internazionale. La prova documentale richiesta dalla norma si rivelerebbe pertanto, nella specie, praticamente impossibile e comporterebbe la violazione al tempo stesso degli artt. 24 e 53 Cost. posto che líimpedimento della difesa in giudizio del proprio diritto renderebbe irripetibile un tributo indebitamente pagato e si tradurrebbe, in definitiva, in una imposizione fiscale senza il rispetto del canone costituzionale della capacit‡ contributiva.

  2. Eí intervenuto nei tre giudizi, con atti di identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, concludendo per líinfondatezza della questione.

    2.1. Osserva líAvvocatura che, riguardo alla specifica attivit‡ díimpresa svolta dalle parti private dei tre giudizi, la prova documentale richiesta dalla norma censurata puÚ bensÏ presentare maggiori difficolt‡ che in altri casi, ma certamente non Ë impossibile, potendo essere assolta attraverso líesibizione delle stesse scritture contabili dellíimpresa. Mentre, infatti, la chiusura dellíesercizio in attivo renderebbe palese che tutti i costi (ivi compresi quelli relativi alle imposte di consumo) sono stati trasferiti sugli acquirenti, la chiusura dellíesercizio in passivo ben potrebbe costituire prova della mancata traslazione di alcuni oneri, tra cui eventualmente quello tributario.

  3. Si sono altresÏ costituite nei tre giudizi le parti private G.B. Bertoli fu Giuseppe S.p.A., Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A., FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A., Inossman S.p.A. e SAFOP S.p.A.

    3.1. La sola FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A. eccepisce, quanto al giudizio promosso con ordinanza del 9 ottobre 1998 (R.O. n. 906 del 1998), il difetto di rilevanza della questione, in quanto il giudizio a quo avrebbe ad oggetto non líazione di ripetizione disciplinata dalla norma censurata, ma uníazione essenzialmente diversa e precisamente líopposizione avverso uníingiunzione emessa dallíamministrazione finanziaria per la riscossione di tributi non versati.

    †3.2. Nel merito le parti private concludono, in base a difese di identico contenuto, per líaccoglimento della questione sollevata dalla Corte díappello di Trieste con riferimento sia ai parametri di cui agli artt. 24 e 53 Cost., espressamente evocati dalla Corte rimettente, sia allíulteriore parametro di cui allíart. 3 Cost.

    Premettono le parti private di non ignorare che questa Corte ha gi‡ esaminato la questione di legittimit‡ costituzionale della stessa norma, con riferimento ai medesimi parametri, dichiarandola manifestamente infondata con le ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 ed altre successive. Le motivazioni di tali ordinanze, tuttavia, individuerebbero il fondamento ed il limite della legittimit‡ costituzionale della norma impugnata nel fatto che líonere probatorio imposto dalla stessa norma dovrebbe riguardare tributi che, per la loro particolare natura e per le dinamiche dellíeconomia di mercato, siano trasferiti dal solvens su altri soggetti, secondo líid quod plerumque accidit, e che inoltre la prova documentale richiesta possa essere fornita mediante le scritture contabili.

    Circostanze queste che non ricorrerebbero nelle fattispecie in giudizio, aventi ad oggetto la ripetizione di imposte addizionali allíimposta erariale di consumo sullíenergia elettrica, istituite dallíart. 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, e dallíart. 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384.

    Líonere tributario relativo allíenergia elettrica impiegata nel processo produttivo non avrebbe infatti - secondo le parti private - caratteristiche...

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